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CODIOE PENALE
delle diverse condizioni dei condannati e della diversa indole
ripartizione
penitenziari, e meglio provvederanno a tal fine
le norme del nuovo ordinamento penitenziario.
Un particolare regolamento hanno ricevuto nel nuovo codice le pene pecuniarie della multa e dell'ammenda. Tra le
particolarità più notevoli vuole essere indicata la facoltà data
al giudice di proporzionare la pena pecuniaria, oltre che alla
diversa• gravità del reato, alla diversa condizione economica
dei colpevoli e la.facoltà pure concessa al giudice nei delitti
reato nella
del
varie sezioni
di essi nelle
degli
stabilimenti
determinati da motivi di lucro, di aggiungere alla pena detentiva stabilita dalla legge una pena pecuniaria entro limitt
dalla
giustificazione
di
stabiliti, facoltà, l'una
legge stessa
non
ha
bisogno di
e
l'altra,
la
cui
Per quanto na riguardo alle pene accessorie, ho creduto
procedere all'abolizione dei così detti surrogati e comple
menti
penali,
la
cui
civile o amministrativa,
non
padrone
davvero
5.
rivestono,
a
tollera una unificazione concet-
prime si distinguono per cið che esse non sono inflitte dal
giudice nella sentenza di condanna, ma conseguono di diritto
alla condanna come effetti penali di esse e presentano,
accessorie,
E'
stata
radicalmente
dell'applicazione
dell'esecuzione
e
delle pene
innovata nel
codice
delle
quindi,
complementari
solo
non
conseguenziali
altrest
ma
penali
e
principali.
disciplina
Nell' applica-
la
pene.
nella
giudiziaria della pena
più
zione amministrativa, in conformità del principio che la giustizia deve consistere in un ugual trattamento degli uguali
ho introdotto,
e in
un diverso trattamento degli ineguali,
zione
e
possibile
la maggior
con
cipio
ancora
cautela
e
il
prudenza,
della individualizzazione giudiziaria e
sua
nuovo
esecu-
prin-
amministrativa
della pena, che sono in verità de uniche praticamente possibili forme di individualizzazione penale, la così detta individualizzazione legislativa della pena riducendosi tutta alla
già accennata classifleazione legislativa dei delinquenti ai
flni
dell'applicazione
delle
così
ed esecuzione, più ancora che delle pene,
misure di sicurezza. Tale principio della
dette
giudiziaria e amministrativa della pena
poteva che risolversi in una più larga estensione data
al poteri discrezionali del giudice, della quale confido saprà
rendersi degna la Magistratura d'Italia. Pur riconoscendo la
individualizzazione
non
necessità
di
controllo e di
un
amministrativa delle pene,
rezza, non ho
creduto
di
una
come
e
vigilanza
dell'esecuzione
più delle misure di sicu-
dover attribuire
la relativa facoltà
?111 organi dell'amministrazione penitenziaria ed ho creduto
invece di affidarla alla stessa Autorità giudiziaria creando a
tal fine un organo giurisdizionale, sotto il nome di giudice di
vigilanza.
gli
Evitando
eccessi
del
principio
della
individualizza-
zione della pena, non ho ritenuto di poter dare il mio consenso
all'istituto cosl detto della pena indeterminata, vera contra-
tempo, 11
un
che 11
malgrado,
Ciò
pena
massimi
con
e
i
nella
come
ampliati,
i
del
di
misura
di
del
codice
giudice, nell'applicazione
esecuzione,
rimangono
minimi
alternativamente
ogni
insieme
di
precisa
vigente,
fitiora
codice, assat
dalle
scarse
anzitutto
le
danno derivante dal
mezzi diversi dal denaro; e la prima
suddistinguendo
ancora
nelle restituzioni in natura, nel risarcimento del danno
patri-
moniale, nel risarcimento del danno morale.
Non sono state riprodotte dal codice di procedura penale
del 1913 nella loro
di
le
identità
disposizioni
relative alla così
anflbia forma di pena privata e
risarcimento economico del danno morale. Identitleata la
pecuniaria,
detta riparazione
riparazione
morale,
pecùniaría
così detta
bandire da
occorreva
col risarcimento del danno
residuo concet-
qualsiasi
essa
tuale di pena privata, cioè di privata vendetta che avrebbe
rappresentato un ritorno a istituti penali ormai storicamente
tramontati.
E
occorreva
naturalmente
limitarla,
non
come
fanno i codici attuali, ad alcune categorie soltanto di delitti,
me
invece estenderla
non
tutti i delitti, in
a
quanto
(e può sempre derivare)
tualmente derivi
da essi even-
danno di natura
un
patrimoniale, cioè morale.
La più assidua cura è stata infine dedicata ad assicurare
la realizzazione forzata delle sanzioni civili, sia devolvendo a
dei reati parte del peculio a titolo di
condannato, sia rendendo possibile ai danneggiati di giovarsi dell'ipoteca legale dello Stato sui beni del
condannato, sia sopratutto rafforzando le 'garanzie dell'adempimento delle obbligazioni civili, mediante l'istituto della
profitto
delle
vittime
risparmio del
degli atti fraudolenti fatti in trode ai creditori del
revoca
risarcimento del
Così, colla
teria penale
vazione
dal
reato deriva.
disciplina data non soltanto alla madetta, ma anche a quella delle
propriamente
sanzioni civili,
il nuovo
danno che
nuova
della
trasformazione
delle
e
Maestà
di
misure amministrative
penale che sottopongo
codice
Vostra
del nostro
segna
diritto
alla
una
penale
vera
che
e
appro-
profonda
sarà d'ora
inma
insieme repressivo e preventivo, e un diritto criminale
più soltanto penale, ma insieme civile e amministrativo.
non
diritto
un
criminale non più
sicurezza,
Sovrana
repressivo,
nanzi
soltanto
LIBRO PRIMO.
Del reati in
della
notevolmente
comminata, di ag-
sinora
reato, distinguendo la riparazione economica o mediante il
denaro dalla riparazione puramente morale che si attua con
generale.
TITOLO I.
essi comprese di spaziare entro i
legali, di applicare una piuttosto che
pena
ed
nuovo
fornita
della riparazione del
le forme
e
quella
accurata di
e
sicurezza.
una pena ad un'altra, di esentare dall'applicazione
pena mediante le concessione del perdono giudiziale,
facoltà della liberazione condizionale e, infine, colle
giungere
colla
sua
conferisce
reati
La disciplina delle sanzioni civili nel
più ampia
le facoltà in
un'altra specie di
di
gli
poteri
codice
di
carattere
vile.
dictio in adiecto, giacchè la pena, per sua natura, o è determinata o non è pena, meglio convenendo a siffatto istituto il
nome
ai
equità.
umana
quasi delitti civili. non possono essere evidentemente
abbandonate alla competenza esclusiva della legislazione ci-
specie
specie
della legge, sarà
libero di ispirarlo
e
sciplina delle sanzioni civili. Le conseguenze giuridiche civili
e private dei reati, appunto perchè conseguono non già ad
ogni e qualunque fatto illecito civile, ma solo a quelli che
complementare o surrogatorio delle pene vere e proprie.
Ho invece, più opportunamente, mi sembra, contrapposto
al sistema delle pene principali il sistema delle pene accessorie che, pur conservando l'indubbio carattere di pene, dalle
di
dalle pastoie
E' stata conservata, seguendo in ció un'antica tradilegislativa, al dominio della legislazione penale la di-
disposizioni
caratteristica
e
giudizio,
suo
-
zione
tuale di essi sotto il comune denominatore del loro carattere
la
del
principi della piil
natura, talvolta penale, tal'altra
ibrida
piti legato dagl'intoppi
non
delitti o
rilevata.
essere
amplissime facoltà che al giudice spettano nell'applicazione
ed esecuzione delle misure di sicurezza. Si può pertanto aftermare che di fronte alla nuova legislazione penale il giudice,
DELLA LEGGE PENALE.
6.
-
premettere qualche avvertimento d'ordine
esegetico e terminologico generale, per evitare
Conviene
sistematico,
ripetizioni
nel corso della presente Relazione e per fornire una
sicura guida
all'interprete.
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