4453 CODIOE PENALE delle diverse condizioni dei condannati e della diversa indole ripartizione penitenziari, e meglio provvederanno a tal fine le norme del nuovo ordinamento penitenziario. Un particolare regolamento hanno ricevuto nel nuovo codice le pene pecuniarie della multa e dell'ammenda. Tra le particolarità più notevoli vuole essere indicata la facoltà data al giudice di proporzionare la pena pecuniaria, oltre che alla diversa• gravità del reato, alla diversa condizione economica dei colpevoli e la.facoltà pure concessa al giudice nei delitti reato nella del varie sezioni di essi nelle degli stabilimenti determinati da motivi di lucro, di aggiungere alla pena detentiva stabilita dalla legge una pena pecuniaria entro limitt dalla giustificazione di stabiliti, facoltà, l'una legge stessa non ha bisogno di e l'altra, la cui Per quanto na riguardo alle pene accessorie, ho creduto procedere all'abolizione dei così detti surrogati e comple menti penali, la cui civile o amministrativa, non padrone davvero 5. rivestono, a tollera una unificazione concet- prime si distinguono per cið che esse non sono inflitte dal giudice nella sentenza di condanna, ma conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di esse e presentano, accessorie, E' stata radicalmente dell'applicazione dell'esecuzione e delle pene innovata nel codice delle quindi, complementari solo non conseguenziali altrest ma penali e principali. disciplina Nell' applica- la pene. nella giudiziaria della pena più zione amministrativa, in conformità del principio che la giustizia deve consistere in un ugual trattamento degli uguali ho introdotto, e in un diverso trattamento degli ineguali, zione e possibile la maggior con cipio ancora cautela e il prudenza, della individualizzazione giudiziaria e sua nuovo esecu- prin- amministrativa della pena, che sono in verità de uniche praticamente possibili forme di individualizzazione penale, la così detta individualizzazione legislativa della pena riducendosi tutta alla già accennata classifleazione legislativa dei delinquenti ai flni dell'applicazione delle così ed esecuzione, più ancora che delle pene, misure di sicurezza. Tale principio della dette giudiziaria e amministrativa della pena poteva che risolversi in una più larga estensione data al poteri discrezionali del giudice, della quale confido saprà rendersi degna la Magistratura d'Italia. Pur riconoscendo la individualizzazione non necessità di controllo e di un amministrativa delle pene, rezza, non ho creduto di una come e vigilanza dell'esecuzione più delle misure di sicu- dover attribuire la relativa facoltà ?111 organi dell'amministrazione penitenziaria ed ho creduto invece di affidarla alla stessa Autorità giudiziaria creando a tal fine un organo giurisdizionale, sotto il nome di giudice di vigilanza. gli Evitando eccessi del principio della individualizza- zione della pena, non ho ritenuto di poter dare il mio consenso all'istituto cosl detto della pena indeterminata, vera contra- tempo, 11 un che 11 malgrado, Ciò pena massimi con e i nella come ampliati, i del di misura di del codice giudice, nell'applicazione esecuzione, rimangono minimi alternativamente ogni insieme di precisa vigente, fitiora codice, assat dalle scarse anzitutto le danno derivante dal mezzi diversi dal denaro; e la prima suddistinguendo ancora nelle restituzioni in natura, nel risarcimento del danno patri- moniale, nel risarcimento del danno morale. Non sono state riprodotte dal codice di procedura penale del 1913 nella loro di le identità disposizioni relative alla così anflbia forma di pena privata e risarcimento economico del danno morale. Identitleata la pecuniaria, detta riparazione riparazione morale, pecùniaría così detta bandire da occorreva col risarcimento del danno residuo concet- qualsiasi essa tuale di pena privata, cioè di privata vendetta che avrebbe rappresentato un ritorno a istituti penali ormai storicamente tramontati. E occorreva naturalmente limitarla, non come fanno i codici attuali, ad alcune categorie soltanto di delitti, me invece estenderla non tutti i delitti, in a quanto (e può sempre derivare) tualmente derivi da essi even- danno di natura un patrimoniale, cioè morale. La più assidua cura è stata infine dedicata ad assicurare la realizzazione forzata delle sanzioni civili, sia devolvendo a dei reati parte del peculio a titolo di condannato, sia rendendo possibile ai danneggiati di giovarsi dell'ipoteca legale dello Stato sui beni del condannato, sia sopratutto rafforzando le 'garanzie dell'adempimento delle obbligazioni civili, mediante l'istituto della profitto delle vittime risparmio del degli atti fraudolenti fatti in trode ai creditori del revoca risarcimento del Così, colla teria penale vazione dal reato deriva. disciplina data non soltanto alla madetta, ma anche a quella delle propriamente sanzioni civili, il nuovo danno che nuova della trasformazione delle e Maestà di misure amministrative penale che sottopongo codice Vostra del nostro segna diritto alla una penale vera che e appro- profonda sarà d'ora inma insieme repressivo e preventivo, e un diritto criminale più soltanto penale, ma insieme civile e amministrativo. non diritto un criminale non più sicurezza, Sovrana repressivo, nanzi soltanto LIBRO PRIMO. Del reati in della notevolmente comminata, di ag- sinora reato, distinguendo la riparazione economica o mediante il denaro dalla riparazione puramente morale che si attua con generale. TITOLO I. essi comprese di spaziare entro i legali, di applicare una piuttosto che pena ed nuovo fornita della riparazione del le forme e quella accurata di e sicurezza. una pena ad un'altra, di esentare dall'applicazione pena mediante le concessione del perdono giudiziale, facoltà della liberazione condizionale e, infine, colle giungere colla sua conferisce reati La disciplina delle sanzioni civili nel più ampia le facoltà in un'altra specie di di gli poteri codice di carattere vile. dictio in adiecto, giacchè la pena, per sua natura, o è determinata o non è pena, meglio convenendo a siffatto istituto il nome ai equità. umana quasi delitti civili. non possono essere evidentemente abbandonate alla competenza esclusiva della legislazione ci- specie specie della legge, sarà libero di ispirarlo e sciplina delle sanzioni civili. Le conseguenze giuridiche civili e private dei reati, appunto perchè conseguono non già ad ogni e qualunque fatto illecito civile, ma solo a quelli che complementare o surrogatorio delle pene vere e proprie. Ho invece, più opportunamente, mi sembra, contrapposto al sistema delle pene principali il sistema delle pene accessorie che, pur conservando l'indubbio carattere di pene, dalle di dalle pastoie E' stata conservata, seguendo in ció un'antica tradilegislativa, al dominio della legislazione penale la di- disposizioni caratteristica e giudizio, suo - zione tuale di essi sotto il comune denominatore del loro carattere la del principi della piil natura, talvolta penale, tal'altra ibrida piti legato dagl'intoppi non delitti o rilevata. essere amplissime facoltà che al giudice spettano nell'applicazione ed esecuzione delle misure di sicurezza. Si può pertanto aftermare che di fronte alla nuova legislazione penale il giudice, DELLA LEGGE PENALE. 6. - premettere qualche avvertimento d'ordine esegetico e terminologico generale, per evitare Conviene sistematico, ripetizioni nel corso della presente Relazione e per fornire una sicura guida all'interprete.

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