cui all'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento le violazioni delle
disposizioni
di
cui
agli
articoli
2-quinquies,
comma
2,
2-quinquiesdecies, 92, comma 1, 93, comma 1, 123, comma 4, 128, 129,
comma 2, e 132-ter. Alla medesima sanzione amministrativa e' soggetto
colui che non effettua la valutazione di impatto di cui all'articolo
110, comma 1, primo periodo, ovvero non sottopone il programma di
ricerca a consultazione preventiva del Garante a norma del terzo
periodo del predetto comma.
2. Sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo
83, paragrafo 5, del Regolamento le violazioni delle disposizioni di
cui agli articoli 2-ter, 2-quinquies, comma 1, 2-sexies, 2-septies,
comma 7, 2-octies, 2-terdecies, commi 1, 2, 3 e 4, 52, commi 4 e 5,
75, 78, 79, 80, 82, 92, comma 2, 93, commi 2 e 3, 96, 99, 100, commi
1, 2 e 4, 101, 105 commi 1, 2 e 4, 110-bis, commi 2 e 3, 111,
111-bis, 116, comma 1, 120, comma 2, 122, 123, commi 1, 2, 3 e 5,
124, 125, 126, 130, commi da 1 a 5, 131, 132, 132-bis, comma 2,
132-quater, 157, nonche' delle misure di garanzia, delle regole
deontologiche di cui rispettivamente agli articoli 2-septies e
2-quater.
3. Il Garante e' l'organo competente ad adottare i provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2, del Regolamento,
nonche' ad irrogare le sanzioni di cui all'articolo 83 del medesimo
Regolamento e di cui ai commi 1 e 2.
4. Il procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle
sanzioni indicati al comma 3 puo' essere avviato, nei confronti sia
di soggetti privati, sia di autorita' pubbliche ed
organismi
pubblici, a seguito di reclamo ai sensi dell'articolo 77 del
Regolamento o di attivita' istruttoria d'iniziativa del Garante,
nell'ambito dell'esercizio dei poteri d'indagine di cui all'articolo
58, paragrafo 1, del Regolamento, nonche' in relazione ad accessi,
ispezioni e verifiche svolte in base a poteri di accertamento
autonomi, ovvero delegati dal Garante.
5. L'Ufficio del Garante, quando ritiene che gli elementi acquisiti
nel corso delle attivita' di cui al comma 4 configurino una o piu'
violazioni indicate nel presente titolo e nell'articolo 83, paragrafi
4, 5 e 6, del Regolamento, avvia il procedimento per l'adozione dei
provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 3 notificando al
titolare o al responsabile del trattamento le presunte violazioni,
nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento di cui al comma
9, salvo che la previa notifica della contestazione non risulti
incompatibile con la natura e le finalita' del provvedimento da
adottare.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al comma 5, il contravventore puo' inviare al Garante scritti
difensivi o documenti e puo' chiedere di essere sentito dalla
medesima autorita'.
7. Nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei casi di cui al
comma 3 si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 1 a 9,
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