dati personali di cui all'articolo 58, gli accertamenti
sono
effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.
2. Se il trattamento non risulta conforme alle
norme
del
Regolamento ovvero alle disposizioni di legge o di Regolamento, il
Garante indica al titolare o al
responsabile
le
necessarie
modificazioni ed integrazioni e ne verifica
l'attuazione.
Se
l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e'
fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, se cio'
non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione di reati o
ricorrono motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta necessario
in ragione della specificita' della verifica, il componente designato
puo' farsi assistere da personale specializzato tenuto al segreto su
cio' di cui sono venuti a conoscenza in ordine a notizie che devono
rimanere segrete. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi
secondo modalita' tali da assicurarne la
segretezza
e
sono
conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante e, se
necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un
numero delimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante
sulla base di criteri definiti dal Regolamento di cui all'articolo
156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti di cui al comma 3 relativi agli organismi
di informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di Stato
il componente designato prende visione degli atti e dei documenti
rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.».
m) dopo l'articolo 160 e' inserito il seguente:
«Art. 160-bis (Validita',
efficacia
e
utilizzabilita'
nel
procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati
sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di
legge o di Regolamento). - 1. La
validita',
l'efficacia
e
l'utilizzabilita' nel procedimento giudiziario di atti, documenti e
provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a
disposizioni di legge o di Regolamento restano disciplinate dalle
pertinenti disposizioni processuali.».
Art. 15
Modifiche alla parte III, titolo III, del decreto
giugno 2003, n. 196
legislativo
30
1. Alla parte III, titolo III, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 166 e' sostituito dal seguente:
«Art. 166 (Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi
e sanzionatori). - 1. Sono soggette alla sanzione amministrativa di
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