da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689; nei
medesimi casi puo' essere applicata la sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero
o per estratto, sul sito internet del Garante. I proventi delle
sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono
riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 8, per essere
destinati alle specifiche attivita' di sensibilizzazione e
di
ispezione nonche' di attuazione del Regolamento svolte dal Garante.
8. Entro il termine di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto
legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso,
il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la
controversia adeguandosi alle
prescrizioni
del
Garante,
ove
impartite, e mediante il pagamento di un importo pari alla meta'
della sanzione irrogata.
9. Nel rispetto dell'articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con
proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale
della
Repubblica italiana, il Garante
definisce
le
modalita'
del
procedimento per l'adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui
al comma 3 ed i relativi termini, in conformita' ai principi della
piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della
verbalizzazione, nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.
10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative previste dal
presente codice e dall'articolo 83 del Regolamento non si applicano
in relazione ai trattamenti svolti in ambito giudiziario.».
b) l'articolo 167 e' sostituito dal seguente:
«Art. 167 (Trattamento illecito di dati). - 1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre per se' o
per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, operando
in violazione di quanto disposto dagli articoli 123, 126 e 130 o dal
provvedimento
di
cui
all'articolo
129
arreca
nocumento
all'interessato, e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e
sei mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine di trarre per se' o per altri profitto ovvero di arrecare danno
all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui
agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni
di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia
di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle
misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca
nocumento all'interessato, e' punito con la reclusione da uno a tre
anni.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la pena di cui
al comma 2 si applica altresi' a chiunque, al fine di trarre per se'
o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato,
procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o
un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai
sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento
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