decreto: a) gli obiettivi e le priorita' in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; b) il quadro di governance per conseguire gli obiettivi e le priorita', inclusi i ruoli e le responsabilita' degli organismi pubblici e degli altri attori pertinenti; c) le misure di preparazione, risposta e recupero, inclusa la collaborazione tra settore pubblico e settore privato; d) i programmi di formazione, sensibilizzazione e istruzione relativi alla strategia in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; e) i piani di ricerca e sviluppo; f) un piano di valutazione dei rischi; g) l'elenco dei vari attori coinvolti nell'attuazione. 3. Con la procedura di cui al comma 1 sono adottate linee di indirizzo per l'attuazione della strategia nazionale di sicurezza cibernetica. 4. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette la strategia nazionale in materia di sicurezza cibernetica alla Commissione europea entro tre mesi dalla sua adozione. Puo' essere esclusa la trasmissione di elementi della strategia riguardanti la sicurezza nazionale. Art. 7 Autorita' nazionali competenti e punto di contatto unico 1. Sono designate quali Autorita' competenti NIS per i settori e sottosettori di cui all'allegato II e per i servizi di cui all'allegato III: a) il Ministero dello sviluppo economico per il settore energia, sottosettori energia elettrica, gas e petrolio e per il settore infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD, nonche' per i servizi digitali; b) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il settore trasporti, sottosettori aereo, ferroviario, per vie d'acqua e su strada; c) il Ministero dell'economia e delle finanze per il settore bancario e per il settore infrastrutture dei mercati finanziari, in collaborazione con le autorita' di vigilanza di settore, Banca d'Italia e Consob, secondo modalita' di collaborazione e di scambio di informazioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; d) il Ministero della salute per l'attivita' di assistenza sanitaria, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38, prestata dagli operatori dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo stesso e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,

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