direttamente
o
per
il
tramite
delle
Autorita'
sanitarie
territorialmente competenti, per le attivita' di assistenza sanitaria
prestata dagli operatori autorizzati e accreditati delle Regioni o
dalle Province autonome negli ambiti territoriali di rispettiva
competenza;
e) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
direttamente o per il tramite delle Autorita' territorialmente
competenti, in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua
potabile.
2. Le Autorita' competenti NIS sono responsabili dell'attuazione
del presente decreto con riguardo ai settori di cui all'allegato II e
ai servizi di cui all'allegato III e vigilano sull'applicazione del
presente decreto a livello nazionale esercitando altresi' le relative
potesta' ispettive e sanzionatorie.
3. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e'
designato quale punto di contatto unico in materia di sicurezza delle
reti e dei sistemi informativi.
4. Il punto di contatto unico svolge una funzione di collegamento
per garantire la cooperazione transfrontaliera delle
autorita'
competenti NIS con le autorita' competenti degli altri Stati membri,
nonche' con il gruppo di cooperazione di cui all'articolo 10 e la
rete di CSIRT di cui all'articolo 11.
5. Il punto di contatto unico collabora nel gruppo di cooperazione
in modo effettivo, efficiente e sicuro con i rappresentanti designati
dagli altri Stati.
6. Le autorita' competenti NIS e il punto di contatto unico
consultano, conformemente alla normativa vigente, l'autorita' di
contrasto ed il Garante per la protezione dei dati personali e
collaborano con essi.
7.
La
Presidenza
del
Consiglio
dei
ministri
comunica
tempestivamente alla Commissione europea la designazione del punto di
contatto unico e quella delle autorita' competenti NIS, i relativi
compiti e qualsiasi ulteriore modifica. Alle designazioni sono
assicurate idonee forme di pubblicita'.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.300.000 euro
a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 22.
Art. 8
Gruppi
di
intervento
per la sicurezza informatica
incidente - CSIRT
in
caso
di
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il CSIRT italiano, che svolge i compiti e le funzioni del Computer
Emergency Response Team (CERT) nazionale, di cui all'articolo 16-bis
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e del CERT-PA, gia'
operante presso
l'Agenzia
per
l'Italia
digitale
ai
sensi
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