c) il numero degli operatori di servizi essenziali identificati
per ciascun settore di cui all'allegato II ed un'indicazione della
loro importanza in relazione a tale settore;
d) le soglie, ove esistano, per determinare il pertinente livello
di fornitura con riferimento al numero di utenti che dipendono da
tale servizio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), o
all'importanza di tale particolare operatore di servizi essenziali di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera f).
Art. 5
Effetti negativi rilevanti
1. Ai fini della determinazione della rilevanza degli effetti
negativi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), le autorita'
competenti NIS considerano i seguenti fattori intersettoriali:
a) il numero di utenti che dipendono dal servizio fornito dal
soggetto interessato;
b) la dipendenza di altri settori di cui all'allegato II dal
servizio fornito da tale soggetto;
c) l'impatto che gli incidenti potrebbero avere, in termini di
entita' e di durata, sulle attivita' economiche e sociali o sulla
pubblica sicurezza;
d) la quota di mercato di detto soggetto;
e) la diffusione geografica relativamente all'area che potrebbe
essere interessata da un incidente;
f) l'importanza del soggetto per il mantenimento di un livello
sufficiente del servizio, tenendo conto della disponibilita' di
strumenti alternativi per la fornitura di tale servizio.
2. Al fine della determinazione degli effetti negativi rilevanti di
un incidente sono altresi' considerati, ove opportuno, fattori
settoriali.
Capo II
Contesto strategico e istituzionale
Art. 6
Strategia nazionale di sicurezza cibernetica
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, sentito il
Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR),
la strategia nazionale di sicurezza cibernetica per la tutela della
sicurezza delle reti e dei sistemi di interesse nazionale.
2. Nell'ambito della strategia nazionale di sicurezza cibernetica,
sono in particolare indicati, per la sicurezza di reti e sistemi
informativi rientranti nell'ambito di applicazione del presente