21-1-2019 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 4. Disposizioni finali La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Roma, 3 gennaio 2019 Il direttore generale: LI BASSI 19A00324 COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELIBERA 25 ottobre 2018. Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone. Reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio e rettifica del punto 1 della delibera n. 41 del 2018. (CUP B51B06000390001 relativamente al corridoio intermodale Roma-Latina) - (CUP B21B06000520001 relativamente al collegamento autostradale Cisterna-Valmontone). (Delibera n. 44/2018). IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l’art. 16, concernente l’istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/ CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, e visti in particolare: 1. l’art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore Serie generale - n. 17 del medesimo decreto legislativo, all’esito della quale lo stesso Ministro propone l’elenco degli interventi da inserire nel primo documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 2. l’art. 201, comma 9, che prevede che, fino all’approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell’Unione europea; 3. l’art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l’istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l’approvazione del progetto; 4. l’art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell’art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 5. l’art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che: 5.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore; 5.2. per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente; 5.3. le procedure per la valutazione d’impatto ambientale delle grandi opere, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all’epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti; Considerato che la proposta all’esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all’art. 214, comma 11, e all’art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all’esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006; — 13 —

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