19-3-2013
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Ritenuto altresì che per un efficace assolvimento dei
compiti attribuiti al CISR sia necessario assicurare un
qualificato contributo di carattere scientifico di informazione, di valutazione e di proposta e che, per questo, appare opportuno istituire presso la Scuola di formazione
del DIS un organo dedicato, cui affidare anche compiti
funzionali alla promozione e diffusione di una cultura
della sicurezza cibernetica;
Ravvisata la necessità, ai fini dell’attuazione delle linee
di intervento contenute nel Piano nazionale di sicurezza
dello spazio cibernetico, in particolare per ciò che riguarda la preparazione e la pianificazione interministeriale per
la gestione delle crisi, che parallelamente alle attività di
acquisizione informativa e di analisi demandate agli organismi informativi di cui alla legge n. 124/2007, le attività delle diverse Amministrazioni ed enti svolte secondo
le previsioni normative trovino una sede di raccordo che
agevoli e favorisca lo svolgimento in forma coordinata
delle attribuzioni di ciascuna componente;
Ritenuto a tale scopo, di prevedere la costituzione in
via permanente di un Nucleo per la sicurezza cibernetica,
da istituire presso l’Ufficio del Consigliere militare del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuto infine, che una ulteriore e specifica esigenza di
coordinamento si ponga con riguardo alla gestione operativa delle crisi e all’adozione delle misure necessarie al ripristino della funzionalità dei sistemi, richiedendo la chiara
definizione di ruoli e procedure in modo da garantire un
processo decisionale unitario e, al contempo, l’interazione
degli organi nazionali preposti alla gestione dell’emergenza con gli omologhi organismi esistenti a livello internazionale, e che, per le suddette finalità, debba essere previsto un
organo interministeriale da attivare in caso di crisi;
Ritenuto di individuare tale organo nel Nucleo interministeriale situazione e pianificazione di cui al DPCM
5 maggio 2010, prevedendone una configurazione, quale
“Tavolo interministeriale di crisi cibernetica”, funzionale
all’ottimale gestione delle crisi di natura cibernetica, e di
disporre che detto organo, per gli aspetti tecnici di computer emergency response, si avvalga del CERT nazionale istituito presso il Ministero dello sviluppo economico
ai sensi del decreto legislativo n. 259/2003;
Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica;
Dispone:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto definisce, in un contesto unitario
e integrato, l’architettura istituzionale deputata alla tutela
della sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture
critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo
alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica
nazionali, indicando a tal fine i compiti affidati a ciascuna
componente ed i meccanismi e le procedure da seguire ai
fini della riduzione della vulnerabilità, della prevenzione
dei rischi, della risposta tempestiva alle aggressioni e del
ripristino immediato della funzionalità dei sistemi in caso
di crisi.
Serie generale - n. 66
2. I soggetti compresi nell’architettura istituzionale di
cui al comma 1 operano nel rispetto delle competenze già
attribuite dalla legge a ciascuno di essi.
3. Il modello organizzativo-funzionale delineato con
il presente decreto persegue la piena integrazione con le
attività di competenza del Ministero dello sviluppo economico e dell’Agenzia per l’Italia digitale, nonché con
quelle espletate dalle strutture del Ministero della difesa
dedicate alla protezione delle proprie reti e sistemi nonché alla condotta di operazioni militari nello spazio cibernetico, dalle strutture del Ministero dell’interno, dedicate
alla prevenzione e al contrasto del crimine informatico e
alla difesa civile, e quelle della protezione civile.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Presidente: il Presidente del Consiglio dei
Ministri;
b) CISR: il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all’art. 5 della legge
n. 124/2007;
c) DIS: il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all’art. 4 della legge n. 124/2007;
d) Agenzie: l’Agenzia informazioni e sicurezza
esterna e l’Agenzia informazioni e sicurezza interna di
cui agli articoli 6 e 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124;
e) organismi di informazione per la sicurezza: il
DIS, l’AISE e l’AISE di cui agli articoli 4, 6 e 7 della
legge 3 agosto 2007, n. 124;
f) NISP: Nucleo interministeriale situazione e pianificazione di cui al DPCM 5 maggio 2010;
g) Consigliere militare: il Consigliere militare del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 11
del DPCM 1° ottobre 2012;
h) spazio cibernetico: l’insieme delle infrastrutture
informatiche interconnesse, comprensivo di hardware,
software, dati ed utenti, nonché delle relazioni logiche,
comunque stabilite, tra di essi;
i) sicurezza cibernetica: condizione per la quale lo
spazio cibernetico risulti protetto grazie all’adozione di
idonee misure di sicurezza fisica, logica e procedurale rispetto ad eventi, di natura volontaria od accidentale, consistenti nell’acquisizione e nel trasferimento indebiti di
dati, nella loro modifica o distruzione illegittima, ovvero
nel danneggiamento, distruzione o blocco del regolare
funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei
loro elementi costitutivi;
l) minaccia cibernetica: complesso delle condotte
che possono essere realizzate nello spazio cibernetico
o tramite esso, ovvero in danno dello stesso e dei suoi
elementi costitutivi, che si sostanzia in particolare, nelle azioni di singoli individui o organizzazioni, statuali e
non, pubbliche o private, finalizzate all’acquisizione e
al trasferimento indebiti di dati, alla loro modifica o distruzione illegittima, ovvero a danneggiare, distruggere o
ostacolare il regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi;
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