19-3-2013
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e procedure di azione secondo un approccio interdisciplinare e coordinato, su più livelli, che coinvolga tutti
gli attori pubblici, ferme restando le attribuzioni previste
dalla normativa vigente per ciascuno di essi, nonché gli
operatori privati interessati;
Ritenuto altresì necessario creare le condizioni, attraverso la definizione e precisazione di compiti ed attività delle diverse componenti istituzionali ed anche con
l’individuazione di organi nazionali di riferimento per la
sicurezza cibernetica in grado di interagire con le corrispondenti autorità estere, affinché l’Italia possa partecipare pienamente ai diversi consessi di cooperazione internazionale, sia in ambito bilaterale e multilaterale, sia
dell’UE e della NATO;
Considerato l’attuale quadro legislativo, improntato
alla distribuzione di funzioni e compiti aventi rilievo per
la sicurezza cibernetica tra molteplici soggetti istituzionali competenti nelle diverse fasi della prevenzione degli
eventi dannosi nello spazio cibernetico; dell’elaborazione di linee guida e standard tecnici di sicurezza; della
difesa dello Stato da attacchi nello spazio cibernetico;
della prevenzione e repressione dei crimini informatici;
della preparazione e della risposta nei confronti di eventi
cibernetici;
Ritenuto che, sulla base del citato dato normativo, la
definizione di un quadro strategico nazionale in materia
di sicurezza cibernetica debba procedere secondo un percorso di graduale e progressiva razionalizzazione di ruoli, strumenti e procedure con l’obiettivo di accrescere la
capacità del Paese di assicurare la sicurezza dello spazio
cibernetico, ove necessario anche con interventi di carattere normativo;
Ritenuto che, nell’immediato, debbano essere create
le condizioni perché, a legislazione vigente, possa essere
sviluppata un’azione integrata che metta a fattor comune
le diverse attribuzioni istituzionali delineate dal quadro
normativo, ed inoltre assicuri, in una logica di partenariato, il pieno apporto, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente, anche delle competenze proprie degli
operatori privati, interessati alla gestione di sistemi e reti
di interesse strategico;
Ravvisata a tali fini la necessità di impartire indirizzi
affinché venga a delinearsi un’architettura istituzionale
basata sulla chiara individuazione dei soggetti chiamati
ad intervenire e dei compiti ad essi affidati, nel rispetto
delle competenze già attribuite dalla legge alle diverse
componenti e dei meccanismi di interazione tra di esse;
Ritenuto che tale architettura debba svilupparsi su tre
distinti livelli d’intervento, di cui il primo di indirizzo politico e coordinamento strategico, cui affidare l’individuazione degli obiettivi funzionali a garantire la protezione
cibernetica e la sicurezza informatica nazionali, anche
attraverso l’elaborazione di un Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico, e che tale livello debba
anche sovraintendere allo studio e alla predisposizione
di proposte di intervento normativo che agevolino il raggiungimento dei citati obiettivi; il secondo di supporto, a
carattere permanente, con funzioni di raccordo nei confronti di tutte le Amministrazioni ed enti competenti, ai
fini dell’attuazione degli obiettivi e delle linee di azione
indicate dalla pianificazione nazionale e che provveda, al
Serie generale - n. 66
contempo, a programmare l’attività operativa a livello interministeriale e ad attivare le procedure di allertamento
in caso di crisi; il terzo livello, di gestione delle crisi, con
il compito di curare e coordinare le attività di risposta e
di ripristino della funzionalità dei sistemi, avvalendosi di
tutte le componenti interessate;
Ritenuto che, nel quadro del livello di supporto all’attuazione della pianificazione nazionale, debbano essere
disciplinate in maniera peculiare, tenuto conto della loro
specificità, le attività di informazione per la sicurezza con
l’obiettivo di potenziare le attività di ricerca informativa e
di analisi finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica
e la sicurezza informatica, facendo ricorso agli strumenti
ed alle procedure di cui alla legge n. 124/2007 e, in particolare, alle direttive del Presidente del Consiglio ai sensi
dell’art. 1, comma 3-bis;
Ritenuto che il modello organizzativo-funzionale così
delineato debba assicurare il pieno raccordo, in particolare, con le funzioni del Ministero dello sviluppo economico e dell’Agenzia per l’Italia digitale, nonché con
l’attività e le strutture di difesa dello spazio cibernetico del Ministero della difesa, con quelle del Ministero
dell’interno, dedicate alla prevenzione e al contrasto del
crimine informatico e alla difesa civile, e con quelle della
protezione civile;
Considerato che la legge attribuisce al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)
di cui all’articolo 5 della legge n. 124/2007 compiti di
consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e sulle finalità generali della politica dell’informazione per la
sicurezza, nonché di elaborazione degli indirizzi generali
e degli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro
della politica dell’informazione per la sicurezza e che, in
particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, della predetta legge, introdotto dalla legge n. 133/2012, il CISR
è sentito ai fini dell’adozione da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri delle direttive in materia di sicurezza cibernetica;
Ravvisata l’esigenza di dover assicurare, nella materia
della sicurezza cibernetica, un solido e affidabile meccanismo di raccordo tra la politica dell’informazione per
la sicurezza e gli altri ambiti di azione che vengono in
rilievo nella specifica materia, e di dovere per questo concentrare in un unico organismo interministeriale l’organo
di indirizzo politico e di coordinamento strategico nel
campo della sicurezza cibernetica;
Ritenuto in considerazione dei compiti attribuiti dalla legge al CISR e della composizione del Comitato, di
individuare tale organismo interministeriale nello stesso
CISR, attribuendogli, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett.
h) della legge 23 agosto 1988, n. 400, i compiti suindicati;
Ritenuto che il CISR, nell’esercizio delle citate funzioni, debba essere adeguatamente e costantemente supportato da una attività istruttoria, di approfondimento e di
valutazione e che a tali fini il Comitato interministeriale
possa avvalersi dell’organismo collegiale di coordinamento istituito presso il DIS, ai sensi dell’art. 4, comma 5,
del DPCM 26 ottobre 2012, n. 2, recante l’organizzazione
ed il funzionamento del Dipartimento delle informazione
per la sicurezza;
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