4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e) l’articolo 170 è sostituito dal seguente:
«Art. 170 (Inosservanza di provvedimenti del Garante). — 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il
provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli
58, paragrafo 2, lettera f) del Regolamento, dell’articolo 2-septies, comma 1, nonché i provvedimenti generali
di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo di
attuazione dell’articolo 13 della legge 25 ottobre 2017,
n. 163 è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.»;
f) l’articolo 171 è sostituito dal seguente:
«Art. 171 (Violazioni delle disposizioni in materia di
controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori). — 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, e 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
è punita con le sanzioni di cui all’articolo 38 della medesima legge.»;
g) all’articolo 172, comma 1, dopo le parole «pubblicazione della sentenza» sono aggiunte le seguenti: «, ai sensi
dell’articolo 36, secondo e terzo comma, del codice penale».
Art. 16.
Modifiche all’allegato A
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
1. L’allegato A è ridenominato: «Regole deontologiche».
Capo V
DISPOSIZIONI PROCESSUALI
Art. 17.
Modifiche al decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150
1. L’articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150, è sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Delle controversie in materia di applicazione
delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali). — 1. Le controversie previste dall’articolo 152 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. Sono competenti, in via alternativa, il tribunale del
luogo in cui il titolare del trattamento risiede o ha sede
ovvero il tribunale del luogo di residenza dell’interessato.
3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la
protezione dei dati personali, ivi compresi quelli emessi a
seguito di un reclamo dell’interessato, è proposto, a pena
di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento ovvero entro sessanta giorni
se il ricorrente risiede all’estero.
4. Decorso il termine previsto per la decisione del reclamo dall’articolo 143, comma 3, del decreto legislativo
n. 196 del 2003, chi vi ha interesse può, entro trenta giorni
dalla scadenza del predetto termine, ricorrere al Tribunale
competente ai sensi del presente articolo. La disposizione
di cui al primo periodo si applica anche qualora sia scaduto il termine trimestrale di cui all’articolo 143, comma 3,
del decreto legislativo n. 196 del 2003 senza che l’interessato sia stato informato dello stato del procedimento.
Serie generale - n. 205
5. L’interessato può dare mandato a un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela
dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla
protezione dei dati personali, di esercitare per suo conto
l’azione, ferme le disposizioni in materia di patrocinio
previste dal codice di procedura civile.
6. Il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti
con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine
perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l’udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.
7. L’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto
dall’articolo 5.
8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara
l’estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente
le spese di giudizio.
9. Nei casi in cui non sia parte in giudizio, il Garante può presentare osservazioni, da rendere per iscritto o
in udienza, sulla controversia in corso con riferimento ai
profili relativi alla protezione dei dati personali. Il giudice
dispone che sia data comunicazione al Garante circa la
pendenza della controversia, trasmettendo copia degli atti
introduttivi, al fine di consentire l’eventuale presentazione delle osservazioni.
10. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all’articolo 4 della legge 20 marzo
1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all’eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei
dati, nonché il risarcimento del danno.».
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
Art. 18.
Definizione agevolata delle violazioni in materia
di protezione dei dati personali
1. In deroga all’articolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, per i procedimenti sanzionatori riguardanti
le violazioni di cui agli articoli 161, 162, 162-bis, 162ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, del Codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e le violazioni delle misure di cui
all’articolo 33 e 162, comma 2-bis, del medesimo Codice,
che, alla data di applicazione del Regolamento, risultino
non ancora definiti con l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di un
somma pari a due quinti del minimo edittale. Fatti salvi i
restanti atti del procedimento eventualmente già adottati,
il pagamento potrà essere effettuato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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