4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
6. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, il contravventore può inviare al
Garante scritti difensivi o documenti e può chiedere di
essere sentito dalla medesima autorità.
7. Nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori nei
casi di cui al comma 4 si osservano, in quanto applicabili,
gli articoli da 1 a 9, da 18 a 22 e da 24 a 28 della legge
24 novembre 1981, n. 689; nei medesimi casi può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della
pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o
per estratto, sul sito internet del Garante. I proventi delle
sanzioni, nella misura del cinquanta per cento del totale
annuo, sono riassegnati al fondo di cui all’articolo 156,
comma 8, per essere destinati alle specifiche attività di
sensibilizzazione e di ispezione nonché di attuazione del
Regolamento svolte dal Garante.
8. Entro il termine di cui all’articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo n. 150 del 2011 previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido
possono definire la controversia adeguandosi alle prescrizioni del Garante, ove impartite, e mediante il pagamento
di un importo pari alla metà della sanzione irrogata.
9. Nel rispetto dell’articolo 58, paragrafo 4, del Regolamento, con proprio regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce
le modalità del procedimento per l’adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al comma 4 ed i relativi
termini, in conformità ai principi della piena conoscenza
degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione.
10. Le disposizioni relative a sanzioni amministrative
previste dal presente codice e dall’articolo 83 del Regolamento non si applicano in relazione ai trattamenti svolti
in ambito giudiziario.».
b) l’articolo 167 è sostituito dal seguente:
«Art. 167 (Trattamento illecito di dati). — 1. Salvo che
il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno
all’interessato, operando in violazione di quanto disposto
dagli articoli 123, 126 e 130 o dal provvedimento di cui
all’articolo 129 arreca nocumento all’interessato, è punito
con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, procedendo al trattamento dei
dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in
violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e
2-octies, o delle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate
ai sensi dell’articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento
all’interessato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena
di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di
trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato, procedendo al trasferimento dei dati
personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli
articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocumento
all’interessato.
Serie generale - n. 205
4. Il Pubblico ministero, quando ha notizia dei reati di
cui ai commi 1, 2 e 3, ne informa senza ritardo il Garante.
5. Il Garante trasmette al pubblico ministero, con una
relazione motivata, la documentazione raccolta nello
svolgimento dell’attività di accertamento nel caso in cui
emergano elementi che facciano presumere la esistenza di
un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero
avviene al più tardi al termine dell’attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente
decreto.
6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma
del presente codice o del Regolamento a carico dell’imputato o dell’ente una sanzione amministrativa pecuniaria
dal Garante e questa è stata riscossa, la pena è diminuita.»;
c) dopo l’articolo 167, sono inseriti i seguenti:
«Art. 167-bis (Comunicazione e diffusione illecita di
dati personali oggetto di trattamento su larga scala). —
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
comunica o diffonde al fine di trarre profitto per sé o altri
ovvero al fine di arrecare danno, un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala, in violazione
degli articoli 2-ter, 2-sexies e 2-octies, è punito con la
reclusione da uno a sei anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare
danno, comunica o diffonde, senza consenso, un archivio
automatizzato o una parte sostanziale di esso contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala,
è punito con la reclusione da uno a sei anni, quando il
consenso dell’interessato è richiesto per le operazioni di
comunicazione e di diffusione.
3. Per i reati di cui ai commi 1 e 2, si applicano i commi
4, 5 e 6 dell’articolo 167.».
«Art. 167-ter (Acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala). — 1. Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine
trarne profitto per sé o altri ovvero di arrecare danno, acquisisce con mezzi fraudolenti un archivio automatizzato
o una parte sostanziale di esso contenente dati personali
oggetto di trattamento su larga scala è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Per il reato di cui al comma 1 si applicano i commi
4, 5 e 6 dell’articolo 167.»;
d) l’articolo 168 è sostituito dal seguente:
«Art. 168 (Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei
poteri del Garante). — 1. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, in un procedimento o nel corso di
accertamenti dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti
falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, è punito con la reclusione sino ad un anno chiunque intenzionalmente cagiona
un’interruzione o turba la regolarità di un procedimento dinanzi al Garante o degli accertamenti dallo stesso svolti.»;
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