4-9-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ai fini del controllo della correttezza della prescrizione ovvero per finalità amministrative o per fini di ricerca scientifica nel settore della sanità pubblica.»; i) all’articolo 92: 1) al comma 1, le parole «organismi sanitari pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie»; 2) al comma 2, lettera a), le parole «di far valere» sono sostituite dalle seguenti: «di esercitare», le parole «ai sensi dell’articolo 26, comma 4, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento,» e le parole «e inviolabile» sono soppresse; 3) alla lettera b), le parole «e inviolabile» sono soppresse. Art. 7. Modifiche alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. Alla parte II, titolo VI, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l’articolo 96 è sostituito dal seguente: «Art. 96 (Trattamento di dati relativi a studenti). — 1. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonché le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali o non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità. 2. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante affissione nell’albo dell’istituto e di rilascio di diplomi e certificati.». Art. 8. Modifiche alla parte II, titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 1. Alla parte II, titolo VII, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici)»; b) l’articolo 97 è sostituito dal seguente: «Art. 97 (Ambito applicativo). — 1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato a fini Serie generale - n. 205 di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ai sensi dell’articolo 89 del regolamento.»; c) l’articolo 99 è sostituito dal seguente: «Art. 99 (Durata del trattamento). — 1. Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati. 2. A fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici possono comunque essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento.»; d) all’articolo 100: 1) al comma 1, le parole «sensibili o giudiziari» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento»; 2) al comma 2, le parole da «opporsi» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 21 del Regolamento»; 3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4bis. I diritti di cui al comma 2 si esercitano con le modalità previste dalle regole deontologiche.»; e) la rubrica del Capo II è sostituita dalla seguente: «Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica»; f) all’articolo 101: 1) al comma 1, le parole «per scopi storici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica» e le parole «dell’articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo 5 del regolamento»; 2) al comma 2, le parole «per scopi storici» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica»; g) all’articolo 102: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica)»; 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Garante promuove, ai sensi dell’articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.»; 3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 3.1 l’alinea è sostituito dal seguente: «2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato in particolare:»; 3.2 alla lettera a), dopo la parola «codice» sono inserite le seguenti: «e del Regolamento»; — 9 —

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