4-9-2018 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA c) l’articolo 77 è sostituito dal seguente: «Art. 77 (Modalità particolari). — 1. Le disposizioni del presente titolo individuano modalità particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2: a) per informare l’interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento; b) per il trattamento dei dati personali. 2. Le modalità di cui al comma 1 sono applicabili: a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie; b) dai soggetti pubblici indicati all’articolo 80.»; d) all’articolo 78: 1) alla rubrica la parola «Informativa» è sostituita dalla seguente: «Informazioni»; 2) al comma 1, le parole «nell’articolo 13, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13 e 14 del Regolamento»; 3) al comma 2, le parole «L’informativa può essere fornita» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni possono essere fornite» e le parole «prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «diagnosi, assistenza e terapia sanitaria»; 4) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Le informazioni possono riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto.»; 5) al comma 4, le parole «L’informativa» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni» e la parola «riguarda» è sostituita dalla seguente «riguardano»; 6) al comma 5: 6.1. le parole «L’informativa resa» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni rese»; 6.2. la parola «evidenzia» è sostituita dalla seguente: «evidenziano»; 6.3. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per fini di ricerca scientifica anche nell’ambito di sperimentazioni cliniche, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;»; 6.4. sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «c-bis) ai fini dell’implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all’articolo 12 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»; e) all’articolo 79: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie)»; 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalità particolari di cui all’articolo 78 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate.»; Serie generale - n. 205 3) al comma 2, le parole «l’organismo e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura o le sue articolazioni» e le parole «informativa e il consenso» sono sostituite dalla seguente: «informazione»; 4) al comma 3, le parole «semplificate di cui agli articoli 78 e 81» sono sostituite dalle seguenti: «particolari di cui all’articolo 78»; 5) al comma 4, la parola «semplificate» è sostituita dalla seguente «particolari»; f) l’articolo 80 è sostituito dal seguente: «Art. 80 (Informazioni da parte di altri soggetti). — 1. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, oltre a quanto previsto dall’articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un’unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l’interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di altri soggetti pubblici, diversi da quelli di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito sanitario o della protezione e sicurezza sociale. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell’ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.»; g) all’articolo 82: 1) al comma 1, le parole da «L’informativa» fino a «intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono essere rese»; 2) al comma 2: le parole da «L’informativa» fino a «intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Tali informazioni possono altresì essere rese», e la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interessato, quando non è possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell’articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o, in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato;»; 3) al comma 3, le parole da «L’informativa» fino a «intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese» e le parole «dall’acquisizione preventiva del consenso» sono sostituite dalle seguenti: «dal loro preventivo rilascio»; 4) al comma 4, le parole «l’informativa è fornita» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni sono fornite» e le parole da «anche» fino a «necessario» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso in cui non siano state fornite in precedenza»; h) dopo l’articolo 89 è inserito il seguente: «Art. 89-bis (Prescrizioni di medicinali). — 1. Per le prescrizioni di medicinali, laddove non è necessario inserire il nominativo dell’interessato, si adottano cautele particolari in relazione a quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies, anche — 8 —

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