4-9-2018
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
c) l’articolo 77 è sostituito dal seguente:
«Art. 77 (Modalità particolari). — 1. Le disposizioni
del presente titolo individuano modalità particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l’interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;
b) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dalle strutture pubbliche e private, che erogano
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le
professioni sanitarie;
b) dai soggetti pubblici indicati all’articolo 80.»;
d) all’articolo 78:
1) alla rubrica la parola «Informativa» è sostituita
dalla seguente: «Informazioni»;
2) al comma 1, le parole «nell’articolo 13, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13 e
14 del Regolamento»;
3) al comma 2, le parole «L’informativa può essere fornita» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni possono essere fornite» e le parole «prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione» sono sostituite dalle seguenti:
«diagnosi, assistenza e terapia sanitaria»;
4) il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Le
informazioni possono riguardare, altresì, dati personali
eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto.»;
5) al comma 4, le parole «L’informativa» sono
sostituite dalle seguenti: «Le informazioni» e la parola
«riguarda» è sostituita dalla seguente «riguardano»;
6) al comma 5:
6.1. le parole «L’informativa resa» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni rese»;
6.2. la parola «evidenzia» è sostituita dalla seguente: «evidenziano»;
6.3. la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a)
per fini di ricerca scientifica anche nell’ambito di sperimentazioni cliniche, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso,
ove richiesto, è manifestato liberamente;»;
6.4. sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: «c-bis)
ai fini dell’implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221; c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all’articolo 12 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;
e) all’articolo 79:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie)»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le
strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalità
particolari di cui all’articolo 78 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed
unità della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate.»;
Serie generale - n. 205
3) al comma 2, le parole «l’organismo e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura o le sue articolazioni» e le parole «informativa e il consenso» sono
sostituite dalla seguente: «informazione»;
4) al comma 3, le parole «semplificate di cui agli
articoli 78 e 81» sono sostituite dalle seguenti: «particolari di cui all’articolo 78»;
5) al comma 4, la parola «semplificate» è sostituita dalla seguente «particolari»;
f) l’articolo 80 è sostituito dal seguente:
«Art. 80 (Informazioni da parte di altri soggetti). —
1. Nel fornire le informazioni di cui agli articoli 13 e 14
del Regolamento, oltre a quanto previsto dall’articolo 79,
possono avvalersi della facoltà di fornire un’unica informativa per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a
fini amministrativi e in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l’interessato e presso terzi, i competenti servizi o strutture di altri soggetti pubblici, diversi da quelli
di cui al predetto articolo 79, operanti in ambito sanitario
o della protezione e sicurezza sociale.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono integrate
con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell’ambito di pubblicazioni istituzionali e mediante reti di comunicazione
elettronica, in particolare per quanto riguarda attività amministrative effettuate per motivi di interesse pubblico rilevante che non richiedono il consenso degli interessati.»;
g) all’articolo 82:
1) al comma 1, le parole da «L’informativa» fino a
«intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento possono
essere rese»;
2) al comma 2: le parole da «L’informativa» fino
a «intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Tali informazioni possono altresì essere rese», e la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) impossibilità fisica, incapacità
di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interessato, quando non è possibile rendere le informazioni, nei
casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza,
ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi
dell’articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 o,
in loro assenza, al responsabile della struttura presso cui
dimora l’interessato;»;
3) al comma 3, le parole da «L’informativa» fino a
«intervenire» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni di cui al comma 1 possono essere rese» e le parole
«dall’acquisizione preventiva del consenso» sono sostituite dalle seguenti: «dal loro preventivo rilascio»;
4) al comma 4, le parole «l’informativa è fornita» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni sono
fornite» e le parole da «anche» fino a «necessario» sono
sostituite dalle seguenti: «nel caso in cui non siano state
fornite in precedenza»;
h) dopo l’articolo 89 è inserito il seguente:
«Art. 89-bis (Prescrizioni di medicinali). — 1. Per le
prescrizioni di medicinali, laddove non è necessario inserire il nominativo dell’interessato, si adottano cautele
particolari in relazione a quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies, anche
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