21-9-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
b) all’articolo 33, comma 3, la lettera b-bis) è
abrogata;
c) all’articolo 34, comma 1, la parola: «quattro» è
sostituita dalla seguente: «tre»;
d) all’articolo 52, comma 1, le parole: «e ambientali, spettacolo e sport» sono sostituite dalle seguenti:
«, beni paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo e
turismo»;
e) all’articolo 53, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero cura altresì la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche
turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e dei progetti
di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l’Unione
europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve
le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con le associazioni
di categoria e le imprese turistiche.»;
f) all’articolo 54, comma 1, la parola: «venticinque»
è sostituita dalla seguente: «ventisette».
14. All’articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo»;
b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo».
15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio
1989, n. 6:
a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo»;
b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo».
16. La denominazione: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e
regolamentari, la denominazione: «Ministero per i beni
e le attività culturali». La denominazione: «Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti
legislativi e regolamentari, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo».
17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, lo statuto
dell’ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al
fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero per i
beni e le attività culturali e per il turismo.
Serie generale - n. 222
18. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2.
Attribuzione al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale delle competenze in materia
di commercio internazionale e di internazionalizzazione
del sistema Paese
1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite le funzioni esercitate
dal Ministero dello sviluppo economico in materia di
definizione delle strategie della politica commerciale e
promozionale con l’estero e di sviluppo dell’internazionalizzazione del sistema Paese. Al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite,
a decorrere dal 1° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali, compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della Direzione generale per il commercio
internazionale del Ministero dello sviluppo economico,
nei limiti e con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero dello sviluppo economico è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020 e i posti funzione di
sette dirigenti di livello non generale sono trasferiti al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di
livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione. Presso il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale sono altresì istituiti un posto
di vice direttore generale e tre uffici di livello dirigenziale
non generale da assegnare in via esclusiva al personale
della carriera diplomatica in servizio. Con le modalità di
cui all’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge
23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in
coerenza con il presente articolo, dei compiti delle unità
dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. La dotazione organica dirigenziale del
Ministero dello sviluppo economico resta confermata nel
numero massimo di diciannove posizioni di livello generale ed è rideterminata in centoventitre posizioni di livello
non generale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale
individuazione di un contingente di cento unità di personale non dirigenziale e di sette unità di personale dirigenziale non generale assegnato alle direzioni generali
di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, alla data
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