13-4-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 7. Organismi di informazione per la sicurezza 1. Il DIS e le Agenzie svolgono la propria attività nel campo della sicurezza cibernetica avvalendosi degli strumenti e secondo le modalità e le procedure stabilite dalla legge n. 124 del 2007. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il direttore generale del DIS, sulla base delle direttive adottate dal Presidente ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, della legge n. 124 del 2007 e alla luce degli indirizzi generali e degli obiettivi fondamentali individuati dal CISR, cura, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera d-bis), della citata legge, il coordinamento delle attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali. 3. Il DIS, attraverso i propri uffici, assicura il supporto al direttore generale per l’espletamento delle attività di coordinamento di cui al comma 2. Il DIS provvede, altresì, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera c), della legge n. 124 del 2007, alla luce delle acquisizioni provenienti dallo scambio informativo di cui all’art. 4, comma 3, lettera e), della citata legge, e dei dati acquisiti ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 2, della medesima legge, alla formulazione di analisi, valutazioni e previsioni sulla minaccia cibernetica. Provvede, in base a quanto disposto dal presente decreto, alla trasmissione di informazioni rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti, anche privati, interessati all’acquisizione di informazioni, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera f), della citata legge, nonché alla condivisione delle stesse informazioni nell’ambito del Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all’art. 8. 4. Le Agenzie, ciascuna nell’ambito delle rispettive attribuzioni, svolgono, secondo gli indirizzi definiti dalle direttive del Presidente e le linee di coordinamento delle attività di ricerca informativa stabilite dal direttore generale del DIS ai sensi del comma 2, le attività di ricerca e di elaborazione informativa rivolte alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali. 5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il DIS e le Agenzie, secondo le forme di coordinamento definite ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera d-bis), della legge n. 124 del 2007, corrispondono con le pubbliche amministrazioni, i soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, le università e con gli enti di ricerca, stipulando a tal fine apposite convenzioni ai sensi dell’art. 13, comma 1, della medesima legge. Possono accedere, per le medesime finalità, agli archivi informatici dei soggetti di cui all’art. 13, comma 2, della legge n. 124 del 2007, secondo le modalità e con le procedure indicate dal regolamento ivi previsto. Serie generale - n. 87 6. Il DIS, ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera m), della legge n. 124 del 2007, pone in essere ogni iniziativa volta a promuovere e diffondere la conoscenza e la consapevolezza in merito ai rischi derivanti dalla minaccia cibernetica e sulle misure necessarie a prevenirli. Art. 8. Nucleo per la sicurezza cibernetica 1. Presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza è costituito, in via permanente, il Nucleo per la sicurezza cibernetica, a supporto del Presidente e del CISR, nella materia della sicurezza dello spazio cibernetico, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l’attivazione delle procedure di allertamento. 2. Il Nucleo è presieduto da un vice direttore generale del DIS, designato dal direttore generale, ed è composto dal Consigliere militare e da un rappresentante rispettivamente del DIS, dell’AISE, dell’AISI, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Dipartimento della protezione civile e dell’Agenzia per l’Italia digitale. Per gli aspetti relativi alla trattazione di informazioni classificate il Nucleo è integrato da un rappresentante dell’ufficio centrale per la segretezza di cui all’art. 9, della legge n. 124 del 2007. 3. I componenti possono farsi assistere alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni in relazione alle materie oggetto di trattazione e, in particolare, per le esigenze di raccordo di cui all’art. 9, comma 2, lettera a). 4. In relazione agli argomenti delle riunioni possono anche essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, di università o di enti e istituti di ricerca, nonché di operatori privati interessati alla materia della sicurezza cibernetica. 5. Il Nucleo per la sicurezza cibernetica si riunisce almeno una volta al mese, su iniziativa del presidente-vice direttore generale del DIS o su richiesta di almeno un componente del Nucleo. 6. Sulle attività svolte, il Nucleo riferisce al direttore generale del DIS, per la successiva informazione al Presidente e al CISR. Art. 9. Compiti del Nucleo per la sicurezza cibernetica 1. Per le finalità di cui all’art. 8, comma 1, il Nucleo per la sicurezza cibernetica svolge funzioni di raccordo tra le diverse componenti dell’architettura istituzionale che intervengono a vario titolo nella materia della sicurezza cibernetica, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge a ciascuna di esse. — 5 —

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents