13-4-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 87 b) propone al Presidente l’adozione del quadro strategico nazionale di cui all’art. 3, comma 1, lettera b); 2. L’organismo collegiale di coordinamento di cui al comma 1: c) delibera il Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico di cui all’art. 3, comma 1, lettera c), ai fini dell’adozione da parte del Presidente; a) svolge attività preparatoria delle riunioni del CISR dedicate alla materia della sicurezza cibernetica; d) esprime parere, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera h), della legge n. 400 del 1988, sulle direttive del Presidente di cui all’art. 3, comma 1, lettera d); e) è sentito, ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, della legge n. 124 del 2007, ai fini dell’adozione delle direttive del Presidente agli organismi di informazione per la sicurezza; f) esercita l’alta sorveglianza sull’attuazione del Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico; g) approva linee di indirizzo per favorire l’efficace collaborazione tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla sicurezza cibernetica, nonché per la condivisione delle informazioni e per l’adozione di best pratices e di misure rivolte all’obiettivo della sicurezza cibernetica; h) elabora, ai sensi dell’art. 5, della legge n. 124 del 2007, gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali da perseguire nel quadro della politica dell’informazione per la sicurezza da parte degli organismi di informazione per la sicurezza, ciascuno per i profili di rispettiva competenza; i) promuove l’adozione delle iniziative necessarie per assicurare, in forma coordinata, la piena partecipazione dell’Italia ai diversi consessi di cooperazione internazionale, sia in ambito bilaterale e multilaterale, ivi compresa la NATO, e dell’UE, al fine della definizione e adozione di politiche e strategie comuni di prevenzione e risposta; l) formula le proposte di intervento normativo ed organizzativo ritenute necessarie al fine del potenziamento delle misure di prevenzione e di risposta alla minaccia cibernetica e quelle per la gestione delle crisi. 2. Si applicano le disposizioni dell’art. 5, commi 4 e 5, della legge n. 124 del 2007. Art. 5. Organismo di supporto al CISR - «CISR tecnico» 1. Alle attività di supporto per lo svolgimento da parte del CISR delle funzioni di cui all’art. 4 del presente decreto, provvede l’organismo collegiale di coordinamento, presieduto dal Direttore generale del DIS, nella composizione di cui all’art. 4, comma 5, del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, n. 2, recante l’organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. b) assicura l’istruttoria per l’adozione degli atti e per l’espletamento delle attività, da parte del CISR, di cui all’art. 4, comma 1, del presente decreto; c) espleta le attività necessarie a verificare l’attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e l’efficacia delle procedure di coordinamento tra i diversi soggetti, pubblici e privati, chiamati ad attuarli; d) coordina, in attuazione degli indirizzi approvati dal CISR e sulla base degli elementi forniti dalle amministrazioni ed enti competenti, dagli organismi di informazione per la sicurezza, dal Nucleo per la sicurezza cibernetica di cui all’art. 8 e dagli operatori privati, la formulazione delle indicazioni necessarie allo svolgimento delle attività di individuazione delle minacce alla sicurezza dello spazio cibernetico, al riconoscimento delle vulnerabilità, nonché per l’adozione di best practices e misure di sicurezza; 3. Per le finalità di cui al comma 2, l’organismo collegiale di coordinamento compie approfondimenti ed acquisisce ogni utile contributo e valutazione ritenuti necessari. Art. 6. Linee di azione per la sicurezza cibernetica 1. Il direttore generale del DIS, per le finalità di tutela della sicurezza nazionale di cui al presente decreto, adotta le iniziative idonee a definire le necessarie linee di azione di interesse generale con l’obiettivo di innalzare e migliorare i livelli di sicurezza dei sistemi e delle reti, perseguendo, in particolare, l’individuazione e la disponibilità dei più adeguati ed avanzati supporti tecnologici in funzione della preparazione alle azioni di prevenzione, contrasto e risposta in caso di crisi cibernetica da parte delle amministrazioni ed enti pubblici e degli operatori privati di cui all’art. 11. 2. Per la realizzazione delle linee di azione indicate al comma 1, il direttore generale del DIS predispone gli opportuni moduli organizzativi, di coordinamento e di raccordo, prevedendo il ricorso anche a professionalità delle pubbliche amministrazioni, degli enti di ricerca pubblici e privati, delle università e di operatori economici privati. 3. Il direttore generale del DIS, per le finalità di cui al presente articolo, può fare ricorso a convenzioni e intese con le pubbliche amministrazioni e soggetti privati, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 124 del 2007 ed all’affidamento di incarichi ad esperti esterni ai sensi dell’art. 21 della predetta legge. — 4 —

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