13-4-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA so il Ministero dello sviluppo economico, del CERT-PA, istituito presso l’Agenzia per l’Italia digitale, e degli altri CERT istituiti ai sensi della normativa vigente. Nei casi di cui all’art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015, il Nucleo opera nel quadro delle procedure individuate ai sensi delle disposizioni ivi previste. 4. Il Nucleo, per l’espletamento delle proprie funzioni e fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015: a) mantiene costantemente informato il Presidente, per il tramite del direttore generale del DIS, sulla crisi in atto, predisponendo punti aggiornati di situazione; b) assicura il coordinamento per l’attuazione a livello interministeriale delle determinazioni del Presidente per il superamento della crisi; c) raccoglie tutti i dati relativi alla crisi; d) elabora rapporti e fornisce informazioni sulla crisi e li trasmette ai soggetti pubblici e privati interessati; e) assicura i collegamenti finalizzati alla gestione della crisi con gli omologhi organismi di altri Stati, della NATO, dell’UE o di organizzazioni internazionali di cui l’Italia fa parte. Art. 11. Serie generale - n. 87 c) forniscono informazioni agli organismi di informazione per la sicurezza e consentono ad essi l’accesso ai Security Operations Center aziendali e ad altri eventuali archivi informatici di specifico interesse ai fini della sicurezza cibernetica, di rispettiva pertinenza, nei casi previsti dalla legge n. 124 del 2007, nel quadro delle vigenti procedure d’accesso coordinato definite dal DIS; d) collaborano alla gestione delle crisi cibernetiche contribuendo al ripristino della funzionalità dei sistemi e delle reti da essi gestiti. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui all’art. 4, comma 3, lettera l), della legge n. 124 del 2007, promuove l’istituzione di un centro di valutazione e certificazione nazionale per la verifica delle condizioni di sicurezza e dell’assenza di vulnerabilità di prodotti, apparati e sistemi destinati ad essere utilizzati per il funzionamento di reti, servizi e infrastrutture critiche, di cui al comma 1, nonché di ogni altro operatore per cui sussista un interesse nazionale. 3. Ferme restando le conseguenze derivanti dalla violazione di altri specifici obblighi di legge, la mancata comunicazione degli eventi di cui al comma 1, lettera a), è altresì valutata ai fini dell’affidabilità richiesta per il possesso delle abilitazioni di sicurezza di cui al regolamento adottato ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera l), della legge n. 124 del 2007. Art. 12. Operatori privati Tutela delle informazioni 1. Gli operatori privati che forniscono reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi digitali, di cui rispettivamente all’art. 2, comma 1, lettere p) e q), quelli che gestiscono infrastrutture critiche di rilievo nazionale ed europeo, il cui funzionamento è condizionato dall’operatività di sistemi informatici e telematici, ivi comprese quelle individuate ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dell’interno 9 gennaio 2008, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero previa apposita convenzione: a) comunicano al Nucleo per la sicurezza cibernetica, anche per il tramite dei soggetti istituzionalmente competenti a ricevere le relative comunicazioni ai sensi dell’art. 16-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 259 del 2003, ogni significativa violazione della sicurezza o dell’integrità dei propri sistemi informatici, utilizzando canali di trasmissione protetti; b) adottano le best practices e le misure finalizzate all’obiettivo della sicurezza cibernetica, definite ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 259 del 2003, e dell’art. 5, comma 2, lettera d), del presente decreto; 1. Per lo scambio delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva si osservano le disposizioni di cui al regolamento adottato ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera l), della legge n. 124 del 2007. 2. Il DIS, attraverso l’ufficio centrale per la segretezza, assolve, altresì, ai compiti previsti dal regolamento di cui al comma 1, relativi alla tutela dei Communication and Information System (CIS) delle pubbliche amministrazioni e degli operatori privati di cui all’art. 11 del presente decreto, che trattano informazioni classificate e a diffusione esclusiva. Art. 13. Disposizioni transitorie e finali 1. Dal presente decreto non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Al fine di assicurare il funzionamento, senza soluzione di continuità, dell’unità di allertamento e risposta a crisi cibernetiche, di cui all’art. 9, comma 2, lettera b), durante il passaggio di competenze del Nucleo per la sicurezza cibernetica al DIS, previsto dal presente decreto, le strutture deputate alla gestione di tali attività sulla — 7 —

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