13-4-2017 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2. In particolare, nel campo della prevenzione e della preparazione ad eventuali situazioni di crisi cibernetica, il Nucleo: a) promuove, sulla base delle direttive di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), la programmazione e la pianificazione operativa della risposta a situazioni di crisi cibernetica da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati e l’elaborazione delle necessarie procedure di coordinamento interministeriale, in raccordo con le pianificazioni di difesa civile e di protezione civile, anche nel quadro di quanto previsto ai sensi dell’art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015; b) mantiene attiva, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l’unità per l’allertamento e la risposta a situazioni di crisi cibernetica; c) valuta e promuove, in raccordo con le amministrazioni competenti per specifici profili della sicurezza cibernetica, e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 7 riguardo all’attività degli organismi di informazione per la sicurezza, procedure di condivisione delle informazioni, anche con gli operatori privati interessati, ai fini della diffusione di allarmi relativi ad eventi cibernetici e per la gestione delle crisi; d) acquisisce le comunicazioni circa i casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell’integrità significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi dal Ministero dello sviluppo economico, dagli organismi di informazione per la sicurezza, dalle Forze di polizia e, in particolare, dal CNAIPIC nell’esercizio dei servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche ai sensi dell’art. 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2005, dalle strutture del Ministero della difesa e dai CERT di cui all’art. 10, comma 3; e) promuove e coordina, in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico e con l’Agenzia per l’Italia digitale per i profili di rispettiva competenza, lo svolgimento di esercitazioni interministeriali, ovvero la partecipazione nazionale in esercitazioni internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica; f) costituisce punto di riferimento nazionale per i rapporti con l’ONU, la NATO, l’UE, altre organizzazioni internazionali ed altri Stati, ferme restando le specifiche competenze del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa e di altre amministrazioni previste dalla normativa vigente, assicurando comunque in materia ogni necessario raccordo. 3. Ai fini dell’attivazione delle azioni di risposta e ripristino rispetto a situazioni di crisi cibernetica, il Nucleo: a) riceve, anche dall’estero, le segnalazioni di evento cibernetico e dirama gli allarmi alle amministrazioni e agli operatori privati, ai fini dell’attuazione di quanto previsto nelle pianificazioni di cui al comma 2, lettera a); Serie generale - n. 87 b) valuta se l’evento assume dimensioni, intensità o natura tali da non poter essere fronteggiato dalle singole amministrazioni competenti in via ordinaria, ma richiede l’assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale, provvedendo in tal caso, allo svolgimento delle attività di raccordo e coordinamento di cui all’art. 10, nella composizione ivi prevista; c) informa tempestivamente il Presidente, per il tramite del direttore generale del DIS, sulla situazione in atto, ai fini delle determinazioni di cui all’art. 7-bis, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015. 4. Il Nucleo per la sicurezza cibernetica elabora appositi rapporti sullo stato di attuazione delle misure di coordinamento ai fini della preparazione e gestione della crisi previste dal presente decreto e li trasmette, per le finalità di cui all’art. 5, comma 2, lettera c), all’organismo collegiale di cui all’art. 5. Art. 10. Gestione delle crisi di natura cibernetica 1. Per la gestione delle crisi di natura cibernetica, il Nucleo si riunisce nella composizione individuata ai sensi del comma 2, nei casi di cui all’art. 9, comma 3, lettera b), ovvero a seguito delle determinazioni di cui all’art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015. 2. Ai sensi del comma 1, la composizione del Nucleo è integrata, in ragione delle necessità, con un rappresentante del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in rappresentanza anche della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile (CITDC), dell’ufficio del Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei ministri autorizzati ad assumere decisioni che impegnano la propria amministrazione. Alle riunioni i componenti possono farsi accompagnare da altri funzionari della propria amministrazione. Alle stesse riunioni possono essere chiamati a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, anche locali, ed enti, anche essi autorizzati ad assumere decisioni, degli operatori privati di cui all’art. 11 e di altri soggetti eventualmente interessati. Il Nucleo può essere convocato anche in composizione ristretta con la partecipazione dei rappresentanti delle sole amministrazioni e soggetti interessati. 3. È compito del Nucleo, nella composizione per la gestione delle crisi, di cui al comma 2, assicurare che le attività di reazione e stabilizzazione di competenza delle diverse amministrazioni ed enti rispetto a situazioni di crisi di natura cibernetica, vengano espletate in maniera coordinata secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2, lettera a), avvalendosi, per gli aspetti tecnici di risposta sul piano informatico e telematico, del Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale, istituito pres- — 6 —

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