LEGGE 6 febbraio 2006 , n. 38
Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a
mezzo Internet.
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LO SFRUTTAMENTO
SESSUALE DEI BAMBINI E LA PEDOPORNOGRAFIA
La Camera dei
approvato;
deputati
ed
il
Senato
della
Repubblica
hanno
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 600-bis del codice penale, il secondo comma e'
sostituito dai seguenti:
"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie
atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i quattordici e i
diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilita' economica, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non
inferiore a euro 5.164.
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei
confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si
applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
Se l'autore del fatto di cui al secondo comma e' persona minore di
anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa,
ridotta da un terzo a due terzi".
Art. 2.