1. All'articolo 600-ter del codice penale, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza
esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero
induce
minori
di
anni diciotto a partecipare ad esibizioni
pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con
la multa da euro 25.822 a euro 258.228";
b) al terzo comma, dopo la parola: "divulga" e' inserita la
seguente: ", diffonde";
c)il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo,
secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il
materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro
5.164";
d) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
"Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e'
aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di
ingente quantita'".
Art. 3.
1. L'articolo 600-quater del codice penale e' sostituito dal
seguente:
"Art. 600-quater. - (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter,
consapevolmente si procura
o
detiene
materiale
pornografico
realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il
materiale detenuto sia di ingente quantita'".
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, come sostituito
dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-quater. I. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui
agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il
materiale
pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate
utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse,
ma la pena e' diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche
di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a
situazioni reali, la cui qualita' di rappresentazione fa apparire
come vere situazioni non reali".
1.
All'articolo
Art. 5.
600-septies del codice penale e' aggiunto, in fine,