1. All'articolo 600-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228"; b) al terzo comma, dopo la parola: "divulga" e' inserita la seguente: ", diffonde"; c)il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164"; d) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantita'". Art. 3. 1. L'articolo 600-quater del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 600-quater. - (Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantita'". Art. 4. 1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 600-quater. I. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualita' di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali". 1. All'articolo Art. 5. 600-septies del codice penale e' aggiunto, in fine,

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