GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
la disciplina relativa all’applicazione dei coefficienti medi convenzionali di perdita nelle reti elettriche
in caso di non coincidenza del punto di misura con il
punto di scambio, gia' ribadita tramite la deliberazione
n. 132/03 per il periodo di regolazione 2001-2003, e'
stata integralmente ripresa dal Testo integrato 2004
per il periodo di regolazione 2004-2007;
Considerato che:
in risposta al documento per la consultazione
21 ottobre 2005, i soggetti interessati hanno espresso
parere contrario all’attuazione delle disposizioni richiamate nello schema di provvedimento posto in consultazione con particolare riferimento:
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a) alla modifica con efficacia retroattiva del
Testo integrato 2002;
per quanto attiene alle osservazioni di cui alla precedente lettera c), e' da rilevare che il Tar Lombardia,
con le sentenze n. 2474/04 e n. 203/05, ha annullato la
deliberazione n. 132/03 unicamente per violazione
degli obblighi di partecipazione al procedimento, precisando che l’Autorita' avrebbe dovuto farsi carico ßdi
coinvolgere direttamente tutti gli operatori interessati
affinche¤ nella sede partecipativa fossero illustrate le
ragioni di ciascunoý;
per quanto attiene alle osservazioni di cui alle precedenti lettere d) ed e), e' da rilevare che:
a) la disciplina stabilita dall’Autorita', ferme
restando le modalita' di applicazione di coefficienti
medi di perdita, e' tale da consentire l’intercettazione
delle peculiarita' delle singole reti elettriche (in particolare delle reti elettriche con ridotti coefficienti di perdita effettivi) in misura tanto maggiore quanto piu' i
punti di misura coincidono con i punti di scambio, contemplando, tuttavia la possibilita' di procedere al mantenimento di punti di misura non in coincidenza con i
punti di scambio nel perseguimento degli obiettivi di
minimizzazione dei costi di installazione, esercizio e
manutenzione delle apparecchiature di misura nonche¤
di invarianza, per quanto possibile, della localizzazione
dei punti di misura dell’energia elettrica nei confronti
delle eventuali modificazioni dei punti di scambio a
seguito di variazioni successive dell’ambito della rete di
trasmissione nazionale;
b) come sopra richiamato, i coefficienti convenzionali di perdita sulle reti elettriche sono determinati
sulla base di bilanci energetici complessivi del sistema
elettrico, rappresentano valori medi convenzionali,
sono tali da comportare la completa copertura delle
perdite determinate sulla base dei predetti bilanci energetici da parte dei clienti finali e responsabilizzano le
imprese distributrici nei confronti unicamente delle
perdite di energia elettrica sulle proprie reti che, quindi,
hanno diritto ad avere riconosciuti unicamente gli
ammontari corrispondenti alle perdite (medie) nelle reti
elettriche in cui avviene la distribuzione;
c) alla luce di quanto indicato alla precedente lettera b), la mancata applicazione dei coefficienti medi
di perdita secondo la disciplina stabilita dall’Autorita'
contribuisce allo stabilirsi di un ammanco nel bilancio
energetico nazionale la cui quota monetaria deve trovare copertura tramite una componente tariffaria che
ricade sui clienti finali che, peraltro, stante la disciplina
in vigore nel periodo considerato, gia' sostengono la
totale copertura delle perdite medie nelle reti elettriche;
e che, inoltre, il Gestore della rete stesso, come soprarichiamato, nelle proprie comunicazioni alle imprese
distributrici, ha rappresentato la natura transitoria
delle proprie determinazioni;
Ritenuto che sia opportuno:
stabilire criteri sulla base dei quali TERNA, soggetto che e' subentrato nelle funzioni del Gestore della
rete per quanto attiene alla materia trattata, indichi i
criteri e le modalita' per l’effettuazione dei conguagli
richiamati nelle precedenti comunicazioni del Gestore
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zione di cui alla precedente lettera b) e' tanto piu' efficace quanto piu' i punti di misura coincidono con i punti
di scambio;
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b) all’estensione del periodo di applicazione
della deliberazione n. 132/03 al 31 gennaio 2004
avendo l’Autorita' innovato, a partire dal 1 luglio 2003
mediante l’adozione della deliberazione n. 67/03, la
disciplina per la regolazione delle partite economiche
connesse all’approvvigionamento dell’energia elettrica
destinata al mercato vincolato e all’approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento cio' trovando
conferma, altres|' , nelle motivazioni alla deliberazione
n. 186/05;
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c) alla riproposizione, nella sostanza, di una
norma gia' annullata con sentenza del Tribunale Amministrativo per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia);
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d) al fatto che, nel caso di non coincidenza tra il
punto di misura e il punto di scambio, l’applicazione
dei coefficienti di perdita con le modalita' rilevate dall’Autorita' non e' classificabile come ßnon corretta applicazione della disciplina relativa alle perdite convenzionali di energia elettrica nelle retiý, ma risponderebbe
correttamente alla disciplina vigente nel periodo considerato risultando dall’applicazione, oltre che dei fattori
di perdita relativi alla colonna ßimprese distributriciý
della tabella 13 del Testo integrato 2002, di ulteriori fattori correttivi indicati dal Gestore della rete in aderenza
alla disciplina stabilita con la deliberazione n. 138/00 e
con le Regole tecniche di misura;
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e) l’applicazione di coefficienti medi di perdita
anche nei casi di non coincidenza del punto di misura
con il punto di scambio non consentirebbe di tenere
conto in maniera appropriata delle peculiarita' delle singole reti elettriche;
per quanto attiene alle osservazioni di cui alla precedente lettera a), e' da rilevare che i criteri indicati dall’Autorita' non costituiscono una modifica retroattiva
della disciplina delle perdite convenzionali nelle reti
elettriche, ma costituiscono disposizioni atte all’effettuazione dei necessari conguagli stante le determinazioni assunte in via transitoria dal Gestore della rete;
Serie generale - n. 38
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15-2-2006
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