GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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dell’ammontare complessivo di perdite corrispondenti
all’applicazione dei coefficienti convenzionali di cui alla
tabella 13 del Testo integrato 2002, in quanto tali determinazioni dovrebbero comportare unicamente una
definizione dei meccanismi di raccordo per la quantificazione dell’energia elettrica nei punti di scambio (qualora le misure dell’energia elettrica non fossero effettuate in corrispondenza di detti punti) nella salvaguardia del bilancio energetico complessivo del sistema
elettrico;
c) per i motivi di cui sopra, il Gestore della rete,
nelle proprie comunicazioni alle imprese distributrici,
ha correttamente rappresentato che le proprie determinazioni sono da intendersi provvisorie, rivedibili in
corso d’opera e salvo conguaglio;
inoltre, il documento per la consultazione 21 ottobre 2005 ha ribadito che:
a) i coefficienti convenzionali di perdita sulle
reti elettriche definiti nella tabella 13 del Testo integrato
2002 individuano le partite energetiche a copertura
delle perdite di energia elettrica sulle reti elettriche e
sono determinati sulla base di bilanci energetici complessivi del sistema elettrico;
b) i predetti coefficienti rappresentano valori
medi convenzionali e, per come determinati, sono tali
da responsabilizzare le imprese distributrici nei confronti unicamente delle perdite di energia elettrica sulle
proprie reti;
c) in conseguenza di quanto indicato alla precedente lettera b), ciascuna impresa distributrice ha
diritto ad avere riconosciuti unicamente gli ammontari
corrispondenti alle perdite (medie) nelle reti elettriche
in cui avviene la distribuzione in quanto, diversamente,
le imprese distributrici tratterrebbero una quota relativa ad energia elettrica che nel bilancio complessivo
del sistema elettrico e' destinata alla copertura della
totalita' delle perdite di energia elettrica con la conseguente formazione di un ammanco in tale bilancio;
quanto indicato al precedente alinea trova conferma nel fatto che, partendo dall’ipotesi che il flusso
energetico del sistema elettrico possa essere rappresentato ponendo la totale immissione in altissima tensione
e i prelievi di energia elettrica ai diversi livelli di tensione:
i. l’energia elettrica prelevata dai clienti finali (ai
diversi livelli di tensione) viene aumentata di un coefficiente convenzionale di perdita per tenere conto delle
perdite di energia mediamente rilevate sulle reti elettriche a monte del punto di prelievo (considerato come
punto terminale dello stadio di tensione a cui avviene
il prelievo);
ii. l’energia elettrica prelevata dalle imprese
distributrici da altre reti elettriche viene aumentata di
un coefficiente convenzionale di perdita per tenere
conto delle perdite medie a monte del punto in cui
avviene il predetto prelievo di energia;
stante le modalita' di applicazione dei predetti coefficienti di perdita, il meccanismo di responsabilizza-
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Rete elettrica nazionale Spa (di seguito: TERNA), in
data 16 ottobre 2000 sulla base delle disposizioni di cui
alla deliberazione n. 138/00 (di seguito: Regole tecniche
di misura);
Considerato che:
con deliberazione n. 221/05, l’Autorita' ha avviato
un procedimento per la definizione di criteri applicativi
della disciplina delle perdite convenzionali di energia
elettrica di cui al Testo integrato 2002, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2002 e il 31 gennaio 2004 rendendo disponibile, nel contempo, il documento per la
consultazione 21 ottobre 2005 contenente uno schema
di provvedimento in materia;
in particolare, l’Autorita' ha indicato che i criteri
applicativi di cui al precedente alinea, potrebbero trovare attuazione, secondo quanto indicato nel documento per la consultazione 21 ottobre 2005, tramite
una integrazione al Testo integrato 2002 che specifichi
le modalita' di applicazione dei coefficienti (medi) di
perdita nelle reti elettriche nei casi in cui la misura dell’energia elettrica, ai fini della regolazione economica
dei servizi di trasporto e di vendita di energia elettrica
per le imprese distributrici, non sia effettuata in corrispondenza dei punti di interconnessione tra le reti di
distribuzione elettrica e la rete di trasmissione nazionale (punti di misura diversi dai punti di scambio);
come peraltro richiamato nel documento per la
consultazione 21 ottobre 2005, fino al 31 gennaio
2004, sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 138/00 e delle regole tecniche di misura, al fine
della quantificazione dell’energia elettrica scambiata
nei punti di interconnessione tra reti di distribuzione e
la rete di trasmissione nazionale (punti di scambio)
mediante le misure rilevate in punti di misura ßfisiciý
(punti di misura) differenti dai predetti punti di interconnessione, il caso di non coincidenza tra punti di
misura e punti di scambio poteva essere trattato:
i. in via transitoria, previa richiesta al Gestore
della rete;
ii. condizionatamente all’accettazione da parte
del medesimo Gestore sulla base delle condizioni da
questi stabilite nelle citate regole tecniche di misura;
iii. conteggiando, in caso di punti di misura sul
lato media tensione di trasformatori alta/media tensione delle stazioni di distribuzione, in modo forfetario
le perdite di energia nei predetti trasformatori tramite
un coefficiente dipendente dalle caratteristiche elettriche dei medesimi;
l’Autorita' ha rilevato che:
a) in esito all’istruttoria di cui alla deliberazione n. 73/03, le determinazioni del Gestore della rete
hanno contribuito alla formazione dello sbilancio energetico rilevato classificando tale effetto nella ßnon corretta applicazione della disciplina relativa alle perdite
convenzionali di energia elettrica nelle retiý;
b) le determinazioni del Gestore della rete, pur
se adottate sulla base delle disposizioni di cui al precedente alinea, non possono comportare una riduzione
Serie generale - n. 38
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15-2-2006
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