GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell’economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ON -L IN E punto b)del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 34702 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti in data 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 309. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 283.724,64. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%. Roma, 25 novembre 2005 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Art. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2005 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 77. GA ZZ ET TA Ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall’art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005,n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall’art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento speciale di disoccupazione, definita nell’accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2005, per il periodo dal 1‘ gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di 21 ex dipendenti della societa' SEA Park unita' di Salerno, i cui nominativi sono indicati nell’elenco, vidimato dall’I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo gia' fruitori del trattamento in questione ai sensi dell’art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 35355 del 22 dicembre 2004, registrato alla Corte dei conti in data 13 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 18. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 331.012,08. La misura del predetto trattamento e' ridotta dei 10%. Serie generale - n. 38 UF FI CI AL E 15-2-2006 06A01290 DECRETO 22 dicembre 2005. Riconoscimento, alla sig.ra Contorsi Fabrizia, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di estetista. Art. 5. GU RI TE L — IL DIRETTORE GENERALE per le politiche per l’orientamento e la formazione CO PI A TR AT TA DA La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento speciale di disoccupazione e di mobilita', disposti con gli articoli dal n. 1 al n. 4, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 13, comma 2 lettera b) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall’art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168 ed il conseguente onere complessivo, pari a euro 2.347.609,09, e' posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. Art. 6. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 5 l’Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle Vista l’istanza con la quale la sig.ra Contorsi Fabrizia ha chiesto il riconoscimento del diploma di advanced aesthetics, conseguito a Toronto in Canada, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di estetista; Visto il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, recante norme di attuazione del testo unico concernenti la disciplina dell’immigrazione, e norme sulla condizione dello straniero modificato ed integrato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio di una professione conseguito in un Paese non appartenente all’Unione europea, possono richiederne il riconoscimento come lavoratori autonomi o dipendenti ai fini dell’esercizio in Italia di una professione; Visti in particolare gli articoli, 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio della professione, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari; Visto l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l’applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell’Unione europea in quanto piu' favorevoli; Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina l’attivita' di estetista a livello nazionale; ö 42 ö

Select target paragraph3