GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne
riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministro dell’economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei
conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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punto b)del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, n. 34702 del 2 settembre 2004, registrato
alla Corte dei conti in data 22 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 309.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di
euro 283.724,64.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
Roma, 25 novembre 2005
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Art. 4.
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2005
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 6, foglio n. 77.
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Ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, come modificato dall’art. 13, comma 2,
lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005,n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005,
n. 80 e come ulteriormente modificato dall’art. 7, del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e'
autorizzata la concessione della proroga del trattamento speciale di disoccupazione, definita nell’accordo
intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2005, per il periodo dal
1 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di 21 ex
dipendenti della societa' SEA Park unita' di Salerno, i
cui nominativi sono indicati nell’elenco, vidimato dall’I.N.P.S., allegato al sopraccitato accordo gia' fruitori
del trattamento in questione ai sensi dell’art. 5 del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, n. 35355 del 22 dicembre 2004, registrato alla
Corte dei conti in data 13 gennaio 2005, registro n. 1,
foglio n. 18.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di
euro 331.012,08.
La misura del predetto trattamento e' ridotta dei 10%.
Serie generale - n. 38
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15-2-2006
06A01290
DECRETO 22 dicembre 2005.
Riconoscimento, alla sig.ra Contorsi Fabrizia, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia
della professione di estetista.
Art. 5.
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IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche per l’orientamento
e la formazione
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La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento speciale di disoccupazione e di mobilita', disposti con gli articoli dal n. 1
al n. 4, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall’art. 1, comma 155, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall’art. 13,
comma 2 lettera b) del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato
dall’art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto
2005, n. 168 ed il conseguente onere complessivo, pari
a euro 2.347.609,09, e' posto a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 6.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 5 l’Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i
flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle
Vista l’istanza con la quale la sig.ra Contorsi Fabrizia ha chiesto il riconoscimento del diploma di advanced aesthetics, conseguito a Toronto in Canada, ai fini
dell’esercizio in Italia della professione di estetista;
Visto il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998,
recante norme di attuazione del testo unico concernenti
la disciplina dell’immigrazione, e norme sulla condizione dello straniero modificato ed integrato dalla legge
30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalita', le
condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione
all’esercizio di una professione conseguito in un Paese
non appartenente all’Unione europea, possono richiederne il riconoscimento come lavoratori autonomi o
dipendenti ai fini dell’esercizio in Italia di una professione;
Visti in particolare gli articoli, 49 e 50 del predetto
decreto n. 394/1999, che disciplinano il riconoscimento
dei titoli professionali abilitanti all’esercizio della professione, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;
Visto l’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, che estende l’applicazione delle
norme in esso contenute ai cittadini dell’Unione europea in quanto piu' favorevoli;
Vista la legge n. 1 del 4 gennaio 1990, che disciplina
l’attivita' di estetista a livello nazionale;
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