GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ON -L IN E Pertanto, il prefetto di Palermo, con rapporto del 10 gennaio 2006, che si intende integralmente richiamato, ha proposto l’applicazione della misura di rigore prevista dall’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell’ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunita' locale. Per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall’art. 143 del citato decreto legislativo, puo' intervenire finanche quando si siano verificate le situazioni previste dall’art. 141, come nella fattispecie, a seguito delle dimissioni rassegnate dalla meta' piu' uno dei consiglieri, differenziandosene per funzioni ed effetti. La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all’estensione dell’influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi. Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per lo scioglimento del consiglio comunale di Roccamena (Palermo), si formula rituale proposta per l’adozione della misura di rigore. CO PI A TR AT TA DA GU RI TE L — GA ZZ ET TA Gli accertamenti condotti ricostruiscono in maniera inconfutabile i rapporti di confidenzialita', di fiducia e le cointeressenze tra l’organo istituzionale, che nella passata consiliatura ricopriva la carica di vice sindaco, ed esponenti della famiglia mafiosa colpiti dal provvedimento cautelare. La valenza di tali intrecci si evince in piu' occasioni, tra le quali rileva la vicenda della fornitura di cemento, in via esclusiva, riservata ad una ditta riconducibile all’organizzazione mafiosa. Risulta sintomatica di una gestione affaristica dell’ente la trattazione delle pratiche relative ai finanziamenti per la ricostruzione post terremoto del Belice del 1968, laddove il responsabile del settore, allineandosi alle indicazioni dell’organo di vertice, provvedeva a modificare i progetti ed a manipolare le relative pratiche al fine di indirizzare, a favore di determinati soggetti, la concessione dei contributi, sanando successivamente tutti gli illeciti compiuti. La condizione di asservimento agli interessi del capomafia roccamenese, dalla quale si evince altres|' il livello di compromissione degli interessi della comunita' locale, emerge, in particolare, negli appalti di manutenzione degli impianti elettrici comunali e nella sistemazione di una conduttura idrica. Relativamente all’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’acquedotto e' stato accertato che titolare dell’impresa individuale affidataria dell’appalto e' un affine del citato amministratore; quest’ultimo sarebbe stato l’effettivo esecutore dei lavori, ordinando la fornitura del cemento e procurando la disponibilita' di un escavatore necessario per il movimento terra, mentre e' emerso che la gestione dell’appalto e delle relative modalita' di esecuzione sarebbero state sotto il controllo del locale capo mafia. Del pari, per quanto attiene ai lavori di manutenzione dell’impianto elettrico, e' messo in luce il rapporto di stretta collaborazione, se non addirittura di cogestione, tra sindaco e capomafia. Questi avrebbero convenuto di affidare i lavori ad una ditta, preferendola ad altra gia' destinataria di aggiudicazioni per diversi appalti pubblici, allo scopo di prevenire eventuali indagini da parte delle forze dell’ordine sull’attivita' del comune. Ed invero la ditta pretermessa e' riconducibile ad altro soggetto, anch’esso coinvolto nel provvedimento di custodia cautelare in carcere, nei confronti del quale risultano accertati, da una parte, i rapporti di stretta frequentazione con il primo cittadino, dall’altra, l’inserimento della famiglia nell’organigramma mafioso, essendo uno dei componenti attualmente recluso per il reato di cui all’art. 416-bis c.p. Con riguardo ai predetti lavori di manutenzione dell’impianto elettrico comunale, risulta che il titolare della ditta aggiudicataria e' stato deferito alla Procura della Repubblica di Termini Imprese, in concorso con alcuni tecnici comunali, per il reato di turbata liberta' degli incanti. La condizione di favoreggiamento degli interessi della criminalita' organizzata si rinviene in una ulteriore vicenda che vede il fattivo intervento del sindaco, in ragione del ruolo rivestito, nella procedura di rilascio dell’autorizzazione per l’attivita' estrattiva in un terreno, di fatto di proprieta' della famiglia mafiosa, di strategica rilevanza per gli affari illeciti dell’intero sodalizio. Secondo la ricostruzione delle vicende, operata dagli organi investigativi, e' possibile asserire che la penetrante attivita' cruninosa ha sensibilmente alterato il ruolo, che la legge assegna al comune, di ente esponenziale della comunita' di cittadini, portatore della rappresentanza generale dei loro interessi, contrapponendovi un potere di controllo estraneo alla dialettica democratica. Il complesso degli elementi riscontrati manifesta chiaramente che si e' determinato in quell’ente uno stato di alterazione del libero convincimento, per effetto delle interferenze e del condizionamento operato dalla consorteria malavitosa, che hanno pregiudicato le fondamentali garanzie democratiche, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e compromesso le legittime aspettative della popolazione ad esser garantita nella fruizione di diritti fondamentali, ingenerando sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini. La precarieta' della situazione di quel comune risulta, altres|' , attestata dalla dissoluzione dell’organo consiliare conseguente alle dimissioni della maggioranza del corpo consiliare, nonche¤ alle dimissioni rassegnate dall’intera giunta. La descritta condizione esige un intervento risolutore mirato a rimuovere i legami tra l’amministrazione locale e la criminalita' organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell’ordine e della sicurezza pubblica. Serie generale - n. 38 UF FI CI AL E 15-2-2006 Roma, 23 gennaio 2006 Il Ministro dell’interno: Pisanu 06A01378 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2006. Scioglimento del consiglio comunale di Boscoreale e nomina della commissione straordinaria. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nel comune di Boscoreale (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, sussistono forme di ingerenza della criminalita' organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi; Constatato che tali ingerenze espongono l’amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Boscoreale; Rilevato, altres|' , che la permeabilita' dell’ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilita' degli organi istituzionali; Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell’amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Boscoreale, per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva; Visto l’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; ö 31 ö

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