GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
La commissione ha ritenuto sintomatica di un clima di pesante
intimidazione l’aggressione, da parte di un componente della giunta,
del segretario generale che, peraltro, in piu' di una occasione aveva
esortato l’amministrazione a procedere all’annullamento di atti considerati illegittimi. Significativo e' altres|' al riguardo che il consiglio
comunale abbia convalidato l’elezione di un proprio componente,
poi nominato assessore, sulla base di una autocertificazione in cui
l’interessato attestava di possedere i requisiti di legge, nonostante il
medesimo fosse incandidabile in quanto condannato in via definitiva
per uno dei reati previsti dall’art. 58 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. L’omessa verifica delle condizioni dell’eletto da parte
della struttura burocratica, adempimento obbligatorio per legge, ha
consentito al predetto di ricoprire per molto tempo la carica elettiva,
nonostante la sussistenza della causa ostativa, avendo il consiglio
proceduto a revocare il provvedimento di convalida solo a seguito
della richiesta della prefettura.
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Come ampiamente esposto nella relazione conclusiva dell’attivita'
ispettiva, la commissione ha acclarato la sussistenza di anomalie, irregolarita' ed illegittimita' nella gestione dell’ente che si sono concretizzate anche in atteggiamenti di favore nei confronti di personaggi gravitanti nell’ambito della criminalita' organizzata.
EØ stato inoltre evidenziato che in occasione dell’aggiudicazione
di alcuni lavori a trattativa privata, l’amministrazione, sebbene avvertita dalla prefettura che per la ditta affidataria sussisteva il pericolo
di condizionamento da parte della criminalita' organizzata, non ha
inteso provvedere alla risoluzione del contratto.
Analogamente, e' risultato che l’amministrazione ha proceduto
ad approvare, in contrasto con il dettato normativo, gli interventi
connessi ad una perizia di variante che al momento della approvazione erano gia' stati eseguiti ed ultimati, all’evidente scopo di sanare
i maggiori lavori effettuati dalla impresa affidataria. Anche in questa
circostanza, sebbene avvisato dal segretario dell’ente della illegittimita' dell’atto, il sindaco non ha inteso procedere al suo annullamento
ne¤ alla risoluzione del contratto. Da ulteriori approfondimenti e',
peraltro, emerso che l’amministratore unico della ditta affidataria
dei lavori e' imparentato ad esponenti di spicco di un sodalizio criminale operante nella zona.
Con riferimento al dilagante fenomeno dell’abusivismo edilizio,
la commissione ha verificato una sterile attivita' di contrasto da parte
dell’ente, inidonea quindi al concreto raggiungimento dei fini della
tutela del territorio. Infatti, non risulta mai definito l’iter sanzionatorio, con la demolizione del manufatto abusivo o la sua acquisizione
al patrimonio comunale.
Nel settore edilizio, la commissione ha ritenuto emblematiche di
una gestione finalizzata al perseguimento di finalita' diverse dal pubblico interesse, sia le determinazioni assunte dall’amministrazione
comunale in sede di variante al piano regolatore generale, censurate
poi dal competente organo provinciale, determinazioni con le quali
venivano valorizzate aree nella titolarita' di soggetti gravitanti in
ambienti malavitosi, sia la concessione edilizia rilasciata, con una
procedura in contrasto per diversi aspetti con la normativa di riferimento, al legale rappresentante di una cooperativa, strettissimo congiunto di un pluripregiudicato ritenuto elemento di spicco del clan
egemone nella zona.
Gli elementi fattuali desunti dall’indagine ispettiva e degli organi
di polizia, riscontrati unitariamente, appaiono determinanti in ordine
all’accertamento della vicinanza tra l’amministrazione e la criminalita'
organizzata e concorrono a configurare un concreto pericolo di sviamento dell’attivita' comunale dal perseguimento degli interessi dell’intera collettivita'.
L’inosservanza del principio di legalita' nella gestione dell’ente e
l’uso distorto delle pubbliche funzioni, hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione
dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e
nelle istituzioni, come emerge dai numerosi esposti con i quali essi
esprimono il loro dissenso.
Pertanto, il prefetto di Napoli, con relazione del 5 gennaio 2006,
che qui si intende integralmente richiamata, ha proposto l’applicazione della misura di rigore prevista dall’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, su conforme avviso del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
La descritta condizione di assoggettamento necessita che da
parte dello Stato sia posto in essere un intervento mirato al ripristino
della legalita' mediante il recupero della struttura pubblica al servizio
dei suoi fini istituzionali.
Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere,
con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e
di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell’ente,
mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della
comunita' locale.
La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all’estensione dell’influenza criminale, rende
necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata
in diciotto mesi.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Brusciano
(Napoli), si formula rituale proposta per l’adozione della misura di
rigore.
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In particolare la commissione ha evidenziato come la presenza
influente di taluni amministratori in rapporti di parentela e contiguita'
con personaggi riconducibili alla criminalita' organizzata e con numerosi procedimenti penali, anche per gravi reati abbia comportato un
uso distorto della cosa pubblica che ha favorito soggetti collegati
direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.
Serie generale - n. 38
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15-2-2006
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In particolare, sono apparse sintomatiche della soggezione dell’apparato politico a scelte estranee agli interessi dell’ente, le procedure amministrative finalizzate all’assegnazione di locali da destinare
ad attivita' commerciali. La circostanza che allo svolgimento di dette
procedure abbia direttamente presieduto un amministratore in luogo
del dirigente e che le istanze pervenute siano state perfettamente coincidenti, nel numero e nelle tipologie richieste, agli esercizi da assegnare, ha fatto supporre alla commissione che le assegnazioni fossero
state preordinate. Fra gli assegnatari figura anche un soggetto in rapporti di contiguita' con la criminalita' organizzata locale, che, qualche
anno dopo, sulla base di certificazione tecnica peraltro redatta da un
parente che ricopre anche una carica amministrativa nel comune, ha
ottenuto l’assegnazione piu' vantaggiosa di un altro esercizio commerciale. Ad assegnazione avvenuta, l’amministrazione comunale ha consentito inoltre immotivatamente al medesimo di beneficiare dell’immobile a condizioni economiche piu' favorevoli rispetto a quelle del
bando, a detrimento delle casse comunali. L’organo ispettivo ha ipotizzato che l’ente abbia inteso disincentivare, con la previsione nel
bando di condizioni particolarmente onerose, la partecipazione alla
selezione, relativamente alla quale e' infatti pervenuta la sola istanza
del predetto, accordando poi condizioni piu' vantaggiose ad assegnazione avvenuta.
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Anche nel settore degli appalti pubblici e' emersa una accentuata
propensione dell’amministrazione comunale a deviazioni dal sistema
di legalita'. Diversi appalti pubblici sono stati affidati infatti anche a
ditte i cui titolari hanno rapporti parentali o di frequentazione con
esponenti della malavita organizzata.
Negli affidamenti diretti per somma urgenza sono state riscontrate diverse irregolarita', quali l’insufficiente motivazione del ricorso
alla procedura di urgenza, le gravi carenze nella documentazione relativa alla fase progettuale, la mancata acquisizione di notizie sui requisiti di ordine generale e tecnico-organizzativo-economico in possesso
alla ditta prescelta.
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Particolarmente significativa inoltre e' stata ritenuta dalla commissione la circostanza che il sindaco abbia di fatto differito l’applicazione del protocollo di legalita', stipulato dal medesimo con la prefettura per prevenire infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici, subordinando la sua applicazione alla formale presa di conoscenza delle
clausole in esso contenute da parte della giunta comunale la quale
solo venti giorni dopo esprimeva in apposita delibera la volonta' di
aderire all’accordo. Nel frattempo e' stata peraltro indetta una gara
cui hanno preso parte anche ditte controindicate ai sensi della normativa antimafia. La commissione ha anche accertato che la giunta
comunale ha unilateralmente dato disposizione agli uffici comunali
competenti in deroga alle norme del protocollo.
Roma, 23 gennaio 2006
Il Ministro dell’interno: Pisanu
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