GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
ö La legge 3 maggio 2004, n. 112, recante: ßNorme di principio
in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonche¤ delega al Governo per l’emanazione
del testo unico della radiotelevisione.ý e' pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2004.
5. In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei
minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure
previste dal comma 3 dell’art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell’art. 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge
24 novembre 1981, n. 689. In caso di violazione delle medesime norme
non e' comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell’art. 31 della legge n. 223
del 1990. Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all’attivita' del Comitato di applicazione del Codice
di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse
strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
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Note all’art. 1:
b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: ßIn caso di inosservanza delle norme in materia di
tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorita' delibera l’irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 31 della
legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto
costituisce reato e indipendentemente dall’azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall’Autorita' che dal Comitato di applicazione del
codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata
pubblicita' e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari
diffusi in ore di massimo o di buon ascoltoý.
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NOTE
Serie generale - n. 38
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15-2-2006
ö Il testo dell’art. 10 della legge n. 112 del 2004, cos|' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
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ßArt. 10 (Tutela dei minori nella programmazione televisiva). ö
1. Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali
vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell’art. 8, comma 1, e nell’art. 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, le emittenti televisive devono osservare e promuovere le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002. Eventuali integrazioni, modifiche o adozione di nuovi documenti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro delle comunicazioni,
emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla
legge 23 dicembre 1997, n. 451.
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2. Le emittenti televisive sono altres|' tenute a garantire, anche
secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l’applicazione
di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all’interno dei programmi
direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi
pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione
commerciale e pubblicitaria. EØ comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria come oggetto bevande contenenti alcool all’interno
dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive. Specifiche misure
devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire
alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva
leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza
legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
3. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi e' disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell’art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per le pari opportunita', entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 e' trasmesso alle
Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della
Commissione parlamentare per l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre
1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni dall’assegnazione.
4. Alla verifica dell’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell’art. 15 della legge
6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal
medesimo Comitato. Conseguentemente, all’art. 1, comma 6, lettera
6. I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista
al comma 3 dell’art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati,
in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro.
7. L’Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in materia di
tutela dei diritti dei minori, sui provvedimenti adottati e sulle eventuali sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l’Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni invia alla Commissione parlamentare per l’infanzia d|'
cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, una relazione informativa
sullo svolgimento delle attivita' di sua competenza in materia di tutela
dei diritti dei minori, con particolare riferimento a quelle previste dal
presente articolo, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti
o osservazioni.
7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale degli utenti di cui
al comma 28 dell’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e' in ogni caso
assicurata un’adeguata partecipazione di esperti designati da associazioni qualificate nella tutela dei minori, nonche¤ da associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione
delle persone con disabilita'.
8. All’art. 114, comma 6, del codice di procedura penale, dopo il
primo periodo, e' inserito il seguente: ßE altres|' vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenniý.
9. Il Ministro delle comunicazioni, d’intesa con il Ministro
dell’istruzione, dell’universita' e della ricerca, con decreto da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dispone la realizzazione di campagne scolastiche per un uso
corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonche¤ di trasmissioni
con le stesse finalita' rivolte ai genitori, utilizzando a tale fine anche
la diffusione sugli stessi mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto,
con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall’art. 2, comma 1, della legge 30 aprile 1998, n. 122, devono
comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonche¤
produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione
da parte dei minori e degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione
riservato a tali opere e programmi e' determinato dall’Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni.ý.
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