GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
15-2-2006
Serie generale - n. 38
Modifiche all’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112,
in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva.
ciazioni qualificate nella tutela dei minori, nonche¤ da
associazioni rappresentative in campo familiare ed educativo o impegnate nella protezione delle persone con
disabilita'ý.
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LEGGE 6 febbraio 2006, n. 37.
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LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
Art. 2.
Entrata in vigore
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Promulga
la seguente legge:
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. EØ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
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Art. 1.
Modifiche all’articolo 10
della legge 3 maggio 2004, n. 112
Data a Roma, add|' 6 febbraio 2006
1. All’articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ßdevono osservareý
sono inserite le seguenti: ße promuovereý;
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b) al comma 2, dopo le parole: ßcomunicazione
commerciale e pubblicitaria.ý e' inserito il seguente
periodo: ßEØ comunque vietata ogni forma di comunicazione pubblicitaria avente come oggetto bevande contenenti alcool all’interno dei programmi direttamente
rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successiveý;
c) al comma 3, le parole: ß, oltre che essere vietato
per messaggi pubblicitari e spot,ý sono soppresse;
d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
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ß3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 e'
trasmesso alle Camere per il parere delle competenti
Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per l’infanzia di cui alla legge 23 dicembre
1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta giorni dall’assegnazioneý;
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e) al comma 5, dopo le parole: ßdalle sezioni I e II
del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.ý e' inserito il seguente periodo: ßIn caso di violazione delle
medesime norme non e' comunque ammesso il pagamento in misura ridotta e non si applicano le disposizioni previste dal comma 5 dell’articolo 31 della legge
n. 223 del 1990ý;
f) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
ß7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale
degli utenti di cui al comma 28 dell’articolo 1 della
legge 31 luglio 1997, n. 249, e' in ogni caso assicurata
un’adeguata partecipazione di esperti designati da asso-
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Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4964):
Presentato dall’on. Garnero Santache¤ ed altri il 5 maggio 2004.
Assegnato alle Commissioni riunite IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e VII (Cultura) in sede referente il 18 maggio 2004 con
pareri del1e commissioni I, X e XII.
Esaminato dalle commissioni riunite il 1 - 7 e 15 luglio 2004; 14 e
22 settembre 2004; 17 novembre 2004.
Esaminato in aula il 22 novembre 2004 e approvato in un Testo
Unificato con i nn.: A.C 5017 (Bianchi Clerici ed altri) e A.C. 5108
(Colasio ed altri) il 9 febbraio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3296):
Assegnato alla 8 commissione (Lavori pubblici), in sede referente), il 15 febbraio 2005 con pareri delle commissioni 1, 2, 5, 10,
14 e speciale in materia d’infanzia e di minori.
Esaminato dalla 8 commissione il 23 febbraio 2005; 2 - 15 e
16 marzo 2005; 19 aprile 2005; 14 - 15 e 21 giugno 2005.
Relazione scritta annunciata il 30 giugno 2005 (atto n. 3296 - A
relatore sen. Grillo).
Esaminato in aula e approvato con modificazioni, il 25 gennaio
2006.
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