e) traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, sostanze tossiche e radioattive; f) riciclaggio, reati economici e finanziari. 2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e nel contrasto al terrorismo in conformita' con la legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi e con gli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 3. Nel rispetto della normativa vigente in ciascuno dei due Paesi, le Parti si impegnano a fornire assistenza e collaborazione nelle operazioni speciali delle consegne sorvegliate e delle attivita' sottocopertura. Art. 3. Modalita' di cooperazione 1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2 del presente Accordo e in conformita' con la propria legislazione nazionale, le Parti collaborano nei seguenti modi: a) scambio di informazioni, anche di natura operativa, relative ai fenomeni criminali e ad altri settori di interesse reciproco specificati nel presente Accordo; b) scambio di informazioni sui reati commessi o pianificati di reciproco interesse e sulle misure necessarie a prevenirli; c) scambio di informazioni sulle organizzazioni criminali e sulle persone coinvolte in attivita' criminali; d) scambio delle informazioni sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori, sulle persone ad essi collegate, nonche' sulle relative attivita' svolte; e) scambio e analisi delle informazioni sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti, comprese le modalita' di occultamento, nonche' sulle tecniche di analisi; f) scambio di informazioni finalizzato all'identificazione e alla localizzazione di persone e di beni riferibili a reati contemplati dal presente Accordo, nonche' delle vittime di tali reati; g) scambio delle informazioni ed esperienze in materia di sicurezza dei trasporti; h) scambio di informazioni in materia di immigrazione irregolare ed illegale, nonche' delle rispettive relazioni sulla valutazione del rischio connesso ai flussi ed alle rotte dell'immigrazione; i) esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'articolo 5; l) assistenza in materia di formazione e miglioramento delle capacita' attraverso corsi di formazione per il personale delle due

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