internazionale nel settore della lotta contro il crimine organizzato, nonche' le Convenzioni contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la criminalita' organizzata transnazionale firmata il 12 dicembre 2000 dalla Repubblica italiana e il 14 dicembre 2000 dalla Repubblica di San Marino - e i relativi Protocolli aggiuntivi, nonche' le pertinenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e le Convenzioni contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite; Tenendo conto della Convenzione di amicizia e di buon vicinato tra i due Paesi firmata a Roma il 31 marzo 1939; Valutando l'adesione allo Statuto dell'O.I.P.C. Interpol della Repubblica italiana, avvenuta nel giugno 1947, e della Repubblica di San Marino, avvenuta il 20 settembre 2006; Nel rispetto del principio di sovranita' e uguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti tra i due Paesi; Considerando gli obblighi internazionali e la legislazione nazionale di entrambi i Paesi; Hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Obbligo di cooperazione 1. Le Parti, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e i trattati internazionali, collaborano nella prevenzione e nel contrasto dei reati di cui all'art. 2 del presente Accordo. 2. Il presente Accordo non avra' effetto sulle procedure internazionali di assistenza giudiziaria ed estradizione. Art. 2. Settori della cooperazione 1. Le Parti collaborano, nel rispetto delle reciproche legislazioni nazionali vigenti, al fine di prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine, comprendendo, ma non esclusivamente, quanto segue: a) crimine organizzato transnazionale, inclusi la criminalita' informatica e il traffico illecito di beni culturali; b) produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori utilizzati per la loro preparazione; c) immigrazione irregolare e tratta di persone in tutte le sue forme, con particolare riferimento allo sfruttamento, anche sessuale, di donne e minori; d) frode o falsificazione o contraffazione di documenti;

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