Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sono
definiti le modalita' ed i tempi di attuazione della previsione di
cui
al
comma 3, lettere a) e c), anche in relazione alla
determinazione e allocazione dei relativi costi, con esclusione,
comunque, di oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 7
Integrazione della disciplina amministrativa
degli esercizi pubblici di telefonia e internet
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007,
chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di
qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attivita' consista nel
mettere
a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci
apparecchi
terminali
utilizzabili per le comunicazioni, anche
telematiche, oppure in cui siano installati piu' di tre apparecchi
terminali, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non e'
richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a
pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
2. Per coloro che gia' esercitano le attivita' di cui al comma 1,
la licenza deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni
dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le
disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo
III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' le disposizioni vigenti
in
materia di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici
esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si
svolgono le attivita' di cui al comma 1 e' tenuto ad osservare per il
monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei
relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' le misure di preventiva
acquisizione
di dati anagrafici riportati su un documento di
identita' dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non
vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad
Internet utilizzando tecnologia senza fili.
5. Fatte salve le modalita' di accesso ai dati previste dal codice
di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,