fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di
conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i
limiti previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le
finalita' del presente decreto, salvo l'esercizio dell'azione penale
per i reati comunque perseguibili.
2. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, le parole: "dell'attivazione del servizio" sono
sostituite dalle seguenti: "prima dell'attivazione del servizio, al
momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda
elettronica
(S.I.M.).
Le
predette imprese adottano tutte le
necessarie misure affinche' venga garantita l'acquisizione dei dati
anagrafici riportati su un documento di identita', nonche' del tipo,
del
numero
e
della
riproduzione
del
documento presentato
dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati
acquisiti".
3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "al traffico telefonico", sono
inserite le seguenti: ", inclusi quelli concernenti le chiamate senza
risposta,";
b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", mentre,
per le medesime finalita', i dati relativi al traffico telematico,
esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal
fornitore per sei mesi";
c) al comma 2, dopo le parole: "al traffico telefonico", sono
inserite le seguenti: ", inclusi quelli concernenti le chiamate senza
risposta,";
d) al comma 2, dopo le parole: "per ulteriori ventiquattro mesi",
sono inserite le seguenti: "e quelli relativi al traffico telematico,
esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per
ulteriori sei mesi";
e) al comma 3, le parole: "giudice su istanza del pubblico ministero
o" sono sostituite dalle seguenti: "pubblico ministero anche su
istanza";
f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Nell'ipotesi prevista al comma 4, nel corso delle indagini
preliminari, quando vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo
possa
derivare
grave
pregiudizio alle indagini, il pubblico
ministero, anche su richiesta del difensore dell'indagato e delle
altre parti private, puo' disporre l'acquisizione dei dati con
decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non
oltre le ventiquattro ore al giudice, il quale, entro quarantotto ore
dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il
decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine
stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.".
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del