modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al primo comma, per i quali e' consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria puo' procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.". 6. Nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e successive modificazioni, dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. Congelamento dei beni 1. Quando sulla base delle informazioni acquisite a norma dell'articolo 1 sussistono sufficienti elementi per formulare al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente proposte per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quali definiti dal regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, e sussiste il rischio che i fondi o le risorse possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attivita' terroristiche, il presidente del Comitato di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575.". 7. All'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo 22 della presente legge possono essere altresi' applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali.". Art. 15 Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo 1. Dopo l'articolo 270-ter del codice penale sono inseriti i seguenti: "270-quater.(Arruolamento con finalita' di terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o piu' persone per il compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno

Select target paragraph3