seguenti modificazioni:
a) alla fine del primo comma, dopo le parole: «della persona
addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' della persona che
avendo acquisito, anche autonomamente, le
istruzioni
per
il
compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere
comportamenti finalizzati alla commissione delle condotte di cui
all'articolo 270-sexies»;
b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Le pene previste
dal presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
attraverso strumenti informatici o telematici.».
Art. 2
Integrazione delle misure di prevenzione e contrasto delle
terroristiche
attivita'
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 302, primo comma, e' aggiunto, infine, il seguente
periodo: «La pena e' aumentata se il fatto e' commesso attraverso
strumenti informatici o telematici.»;
b) all'articolo 414 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al terzo comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La
pena prevista dal presente comma nonche' dal primo e dal secondo
comma e' aumentata se il fatto e' commesso attraverso strumenti
informatici o telematici.»;
2) al quarto comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La
pena e' aumentata fino a due terzi se il fatto e' commesso attraverso
strumenti informatici o telematici.».
2. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 9,
commi 1, lettera b), e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, svolte
dagli ufficiali di polizia giudiziaria ivi indicati, nonche' delle
attivita' di prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche
o di agevolazione del terrorismo, di cui all'articolo 7-bis, comma 2,
del decreto-legge 27 luglio 2005,
n.
144,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'organo del
Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei
servizi di telecomunicazione, fatte salve le iniziative e
le
determinazioni dell'autorita' giudiziaria, aggiorna costantemente un
elenco di siti utilizzati per le attivita' e le condotte di cui agli
articoli 270-bis e 270-sexies del codice
penale,
nel
quale
confluiscono le segnalazioni effettuate dagli organi di polizia
giudiziaria richiamati dal medesimo comma 2 dell'articolo 7-bis del
decreto-legge n. 144 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 155 del 2005.
3. I fornitori di connettivita', su richiesta dell'autorita'
giudiziaria procedente, inibiscono l'accesso ai
siti
inseriti
nell'elenco di cui al comma 2, secondo le modalita', i tempi e le