materia; Ritenuta in particolare, la straordinaria necessita' di adottare misure urgenti, anche di carattere sanzionatorio, al fine di prevenire il reclutamento nelle organizzazioni terroristiche e il compimento di atti terroristici, rafforzando altresi' l'attivita' del Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre disposizioni per assicurare il coordinamento dei procedimenti penali e di prevenzione in materia di terrorismo, anche internazionale; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo 1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata e' punita con la pena della reclusione da tre a sei anni.». 2. Dopo l'articolo 270-quater del codice penale e' inserito il seguente: «Art. 270-quater.1 Organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione da tre a sei anni.». 3. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate le

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