finanziaria italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della
NATO, per contributi al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il
Libano, nonche' per la costituzione nello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di
un fondo per la campagna di promozione della candidatura italiana al
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 10.781.848 per assicurare la
partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC, a quelle dell'OSCE
e di altre organizzazioni internazionali, al fondo fiduciario InCE
istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo,
alla Fondazione Segretariato Permanente dell'Iniziativa Adriatico
Ionica, nonche' allo European Institute of Peace.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 9.187.296 per interventi operativi
di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e
degli interessi italiani all'estero.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 23.000.000 per il finanziamento del
fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, anche per assicurare al personale del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale in servizio in aree di
crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza,
in
alloggi
provvisori.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 700.000 per la prosecuzione della
realizzazione della nuova sede dell'Ambasciata d'Italia a Mogadiscio,
con le modalita' di cui all'articolo
9,
comma
6-bis,
del
decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 1.372.327 per l'invio in missione o
in viaggio di servizio di personale del Ministero degli affari esteri
in aree di crisi, per la partecipazione del medesimo alle operazioni
internazionali di gestione delle crisi, nonche' per le spese di
funzionamento e per il reclutamento di personale locale a supporto
del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale inviato in localita' dove non operi una rappresentanza
diplomatico-consolare. L'ammontare del trattamento economico e le
spese per vitto, alloggio e viaggi del personale di cui al presente
comma sono resi pubblici nelle forme e nei modi previsti e atti a
garantire la trasparenza nel rispetto della vigente legislazione in
materia di protezione dei dati personali.
Art. 19
Regime
degli
l'operativita'
interventi,
nonche'
disposizioni
urgenti
per
dell'amministrazione degli affari esteri e della