Iniziative di cooperazione allo sviluppo
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 68.000.000 a integrazione degli
stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come
determinati dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n.
190 (legge di stabilita' 2015), per iniziative di cooperazione volte
a migliorare le condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati,
nonche' a sostenere la ricostruzione civile in favore di Afghanistan,
Repubblica di Guinea, Iraq, Liberia, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan,
Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Palestina e, in
relazione all'assistenza dei rifugiati, dei Paesi ad essi limitrofi.
2. Gli interventi di cui al comma 1 tengono conto degli obiettivi
prioritari, delle direttive e dei principi di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141. Le relative
informazioni e i risultati ottenuti sono pubblicati sul
sito
istituzionale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 1.700.000 per la realizzazione di
programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7
marzo 2001, n. 58.
Art. 18
Sostegno ai processi di ricostruzione
e
partecipazione
iniziative
delle
organizzazioni
internazionali
per
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
alle
il
1.
Nel
quadro
dell'impegno
finanziario
della
comunita'
internazionale per l'Afghanistan dopo la conclusione della missione
ISAF, e' autorizzata per l'anno 2015, mediante
i
meccanismi
finanziari istituiti nel quadro
delle
intese
internazionali,
l'erogazione di un contributo di euro 120.000.000 a sostegno delle
forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 1.490.676 per interventi volti a
sostenere i processi di stabilizzazione nei Paesi in situazione di
fragilita', di conflitto o post-conflitto.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, ad integrazione degli stanziamenti per l'attuazione
della legge 6 febbraio 1992, n. 180, la spesa di euro 2.000.000 per
iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della
sicurezza in Africa sub-sahariana e in America Latina e caraibica.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 30
settembre 2015, la spesa di euro 2.300.000 per la partecipazione