270-quinquies,»; 2) dopo le parole: «648-ter, del codice penale,» sono inserite le seguenti: «nonche' per i delitti commessi con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale,»; d) dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente: «Art. 75-bis Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza 1. Il contravventore alle misure imposte con i provvedimenti di urgenza di cui all'articolo 9 e' punito con la reclusione da uno a tre anni. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2-bis del predetto articolo 9 e' consentito l'arresto nei casi di flagranza.». 2. All'articolo 13, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;». 3. All'articolo 226, comma 3, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Il predetto termine e' di dieci giorni se sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o conversazioni.». Art. 5 Potenziamento e proroga dell'impiego del personale appartenente alle Forze armate militare 1. Al fine di consentire un maggiore impiego di personale delle forze di polizia per il contrasto della criminalita' e la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, anche in relazione alle straordinarie esigenze di sicurezza connesse alla realizzazione dell'Expo 2015, il piano d'impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, puo' essere prorogato fino al 30 giugno 2015, e il relativo contingente pari a 3.000 unita' e' incrementato di 1.800 unita', in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo. Per le esigenze previste dal citato articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 136 del 2013, il piano di impiego dell'originario contingente di 3.000 unita'

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