che le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi o con
l'ammenda fino a euro 371.».
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a
5.000 euro nei confronti
di
chiunque
omette
di
segnalare
all'Autorita' le transazioni sospette, relative
alle
sostanze
indicate negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 98/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, o le miscele
o sostanze che le contengono. Ai fini della presente disposizione, le
transazioni si considerano sospette quando ricorrono le condizioni di
cui all'articolo 9, paragrafo 3, del predetto regolamento.
Art. 4
Modifiche in materia di misure di prevenzione personali e di
espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, lettera d), dopo le parole: «nonche'
alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo
anche
internazionale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a prendere parte
ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione
che persegue le finalita' terroristiche
di
cui
all'articolo
270-sexies del codice penale»;
b) all'articolo 9, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nei casi di necessita' e urgenza, il Questore, all'atto
della presentazione della proposta di applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno
nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle
persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), puo' disporre il
temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai
fini dell'espatrio di ogni altro
documento
equipollente.
Il
temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai
fini dell'espatrio di ogni altro documento
equipollente
sono
comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il
tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il
quale, se non ritiene di disporne la cessazione, ne richiede la
convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del
capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle
successive quarantotto ore con le modalita' di cui al comma 1. Il
ritiro del passaporto e la sospensione della validita' ai fini
dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere
effetto se la convalida non interviene nelle
novantasei
ore
successive alla loro adozione.»;
c) all'articolo 71, comma 1, sono apportate
le
seguenti
modificazioni:
1) dopo le parole: «per i delitti previsti dagli articoli» sono
inserite le seguenti: «270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1,