per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto
e alloggio gratuiti.
3. Per il personale che partecipa alle missioni di seguito
elencate, l'indennita' di missione di cui al comma 2 e' calcolata
sulle diarie indicate a fianco delle stesse:
a) missioni Resolute Support ed EUPOL Afghanistan, UNIFIL,
compreso il personale facente parte della struttura attivata presso
le Nazioni Unite e il personale impiegato
in
attivita'
di
addestramento delle forze armate
libanesi,
missione
di
cui
all'articolo 12, comma 9, nonche' il personale impiegato negli
Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di
sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat: diaria
prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e
Oman;
b) nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria,
per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood: diaria
prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra;
c) missione EUMM Georgia: diaria prevista con riferimento alla
Turchia;
d) missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUFOR
RCA, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali, ulteriori iniziative
dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel
Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonche' al personale impiegato
nel Gruppo militare di osservatori internazionali
EMOCHM,
in
attivita' di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane
e per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica
di Gibuti: diaria prevista
con
riferimento
alla
Repubblica
democratica del Congo;
e) EUBAM Libya, compreso il personale impiegato nella Repubblica
tunisina: diaria prevista con riferimento alla Libia;
f) nell'ambito della missione EUTM Somalia, per il personale
impiegato presso l'Head Quarter di Bruxelles: diaria prevista con
riferimento al Belgio-Bruxelles.
4. Al personale che partecipa alle missioni di cui agli articoli
11, comma 6, e 13, comma 3, del presente decreto e all'articolo 5,
comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso
forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario
sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui
all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al
personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego e' attribuito nella
misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 171 del 2007.
5. Al personale impiegato nelle missioni internazionali di cui al