esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze
armate
impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni
affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto
2007, n. 124.
3. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessita' della
popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, e'
autorizzata, per l'anno 2015 la spesa complessiva di euro 2.060.000
per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia,
anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello
Stato, disposti nei casi di necessita' e urgenza dai comandanti dei
contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali nei
Balcani, in Afghanistan, Libano, Libia e Corno d'Africa, di cui al
presente decreto.
4. Sono autorizzate, per l'anno 2015, le seguenti spese:
a) euro 91.000, per la cessione, a titolo gratuito, di quattro
VBL PUMA 4X4 e undici kit per la manutenzione alle Forze armate della
Repubblica di Gibuti;
b) euro 220.000, per la cessione, a titolo gratuito, di materiale
di armamento alla Repubblica d'Iraq;
c) euro 795.000, per la cessione, a titolo gratuito, di settanta
visori notturni alla Repubblica tunisina.
5. E' autorizzata, per l'anno 2015, la cessione, a titolo gratuito,
di quattro veicoli multiruolo, di cui un VM90 PROTETTO e tre VM90
TORPEDO, nonche' di effetti di vestiario ed equipaggiamento alle
Forze armate della Repubblica federale di Somalia.
6. Le cessioni di cui all'articolo 1, comma 32, del decreto-legge
28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° febbraio 2013, n. 12, all'articolo 4, comma 4, lettera d), del
decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 marzo 2014, n. 28, e all'articolo 4, comma 3, lettera
d), del decreto-legge 1° agosto 2014, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141, possono essere
effettuate nell'anno 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 15
Disposizioni in materia di personale
1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui
al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a
5, 8 e 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e l'articolo 3, comma 6,
del decreto-legge 4 novembre 2009, n.
152,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.
2. L'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1,
alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e' corrisposta nella
misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30