25-3-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
3. La Commissione può richiedere, sulle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al
divieto stabilito dall’articolo 329 del codice di procedura
penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti
o a inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri
organi inquirenti. L’autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e
documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni
di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e
può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno,
l’autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere
quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o
avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
4. La Commissione può opporre motivatamente all’autorità giudiziaria il vincolo del segreto funzionale che abbia apposto ad atti e documenti.
5. La Commissione può ottenere, da parte degli organi
e degli uffici della pubblica amministrazione, copia di atti
e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
6. La Commissione individua gli atti e i documenti che
non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre
istruttorie o a inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti
da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti
giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
7. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell’ambito del mandato.
Art. 7.
1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo
che la Commissione medesima disponga diversamente.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione
sono stabilite nel limite annuo massimo di 50.000 euro
e sono poste per metà a carico del bilancio interno del
Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio
interno della Camera dei deputati.
Art. 8.
1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici
mesi dalla sua costituzione.
2. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle
Camere una relazione sulle sue attività di indagine. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
Art. 9.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 marzo 2019
8. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche mediante
sopralluogo, copie di atti e documenti relativi a indagini e
inchieste parlamentari condotte in Italia.
9. La Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi
pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie. Il rifiuto ingiustificato di ottemperare agli
ordini di esibizione di documenti o di consegna di atti, di
cui al presente articolo, è punito ai sensi dell’articolo 650
del codice penale.
Art. 6.
Serie generale - n. 71
MATTARELLA
CONTE, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: BONAFEDE
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 536):
1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta
ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d’ufficio o di
servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell’articolo 326 del
codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse
pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda
in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione,
atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione ai sensi del comma 6
dell’articolo 5.
Presentato dal senatore LAURA BOTTICI il 28 giugno 2018.
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede redigente,
l’11 luglio 2018, con pareri delle commissioni 1a (Affari costituzionali),
5a (Bilancio) e 11a (Lavoro).
Esaminato dalla 2a commissione, in sede redigente, il 25 e 31 luglio 2018; il 1° agosto 2018.
Esaminato in Aula il 31 luglio 2018 ed approvato l’11 settembre
2018.
Camera dei deputati (atto n. 1160):
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) in sede referente il 13 settembre 2018, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio) e X (Attività produttive).
Esaminato dalle commissioni riunite II e XII, in sede referente,
l’11, 12, 18 e 19 dicembre 2018; il 16 gennaio 2019.
Esaminato in Aula il 18 febbraio 2019 ed approvato il 27 febbraio
2019.
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