25-3-2019
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Serie generale - n. 71
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
Art. 3.
LEGGE 8 marzo 2019, n. 21.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto».
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1. La Commissione è composta da venti senatori e da
venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente
del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, e in modo che sia assicurata,
comunque, la presenza di un rappresentante per ciascun
gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
2. I componenti della Commissione dichiarano alla
Presidenza della Camera di appartenenza di non avere ricoperto ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti
oggetto dell’inchiesta.
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti
accaduti presso la comunità «Il Forteto», di seguito denominata «Commissione», con il compito di svolgere
accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali
in merito alla gestione della comunità medesima e degli
affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l’adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto
funzionamento della struttura.
Art. 2.
1. La Commissione esamina la gestione della comunità
«Il Forteto» dalla sua istituzione ad oggi, con particolare
riguardo:
a) all’accertamento dei fatti e delle ragioni per cui
le pubbliche amministrazioni e le autorità competenti interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore
istituzionale la comunità «Il Forteto», anche a seguito di
provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte all’interno de «Il Forteto»;
b) alla verifica dei presupposti per la nomina di un
commissario per la parte produttiva della struttura «Il
Forteto» inerente alla cooperativa agricola, ai fini di una
gestione dissociata dalla comunità di recupero dei minori in affidamento nonché allo scopo di pervenire al più
presto al pagamento delle provvisionali in favore delle
vittime.
2. Al fine di impedire il riprodursi del fenomeno di inadempimenti dei princìpi di tutela delle vittime di illegalità nonché di evitare che quanto accaduto ne «Il Forteto»
possa ripetersi, la Commissione ha inoltre il compito di
formulare proposte in ordine:
a) all’adozione di nuovi strumenti di controllo delle
comunità alloggio presenti sul territorio nazionale;
b) al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell’affidamento familiare e, laddove
siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi,
alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d’intesa tra loro, entro
dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’ufficio di
presidenza.
4. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente,
da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti.
Per l’elezione del presidente è necessaria la maggioranza
assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno
riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i
due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di
voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero
di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra
in ballottaggio il più anziano di età.
5. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono
eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4, ultimo periodo.
Art. 4.
1. L’attività e il funzionamento della Commissione
sono disciplinati da un regolamento interno approvato
dalla Commissione stessa nella seduta successiva a quella
di elezione dell’ufficio di presidenza.
Art. 5.
1. La Commissione procede, nell’espletamento dei
suoi compiti, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
dell’autorità giudiziaria. Ferme restando le competenze
dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza
davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. Per i segreti d’ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica
quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Si applica altresì l’articolo 203 del codice di procedura penale.
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