GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ON
-L
IN
E
anche telematiche, oppure in cui siano installati piu' di
tre apparecchi terminali, deve chiederne la licenza al
questore. La licenza non e' richiesta nel caso di sola
installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati
esclusivamente alla telefonia vocale.
2. Per coloro che gia' esercitano le attivita' di cui al
comma 1, la licenza deve essere richiesta entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta
giorni dall’inoltro della domanda. Si applicano in
quanto compatibili le disposizioni dei capi III e IV del
titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, nonche¤ le disposizioni vigenti
in materia di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici
esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto
legislativo 1 agosto 2003, n. 259.
TR
AT
TA
DA
GU
RI
TE
L
—
GA
ZZ
ET
TA
identita', nonche¤ del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall’acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisitiý.
3. All’articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ßal traffico telefonicoý, sono inserite le seguenti: ß, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,ý;
b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ß, mentre, per le medesime finalita', i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti
delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per
sei mesiý;
c) al comma 2, dopo le parole: ßal traffico telefonicoý, sono inserite le seguenti: ß, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,ý;
d) al comma 2, dopo le parole: ßper ulteriori ventiquattro mesiý, sono inserite le seguenti: ße quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti
delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei
mesiý;
e) al comma 3, le parole: ßgiudice su istanza del
pubblico ministero oý sono sostituite dalle seguenti:
ßpubblico ministero anche su istanzaý;
f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
ß4-bis. Nell’ipotesi prevista al comma 4, nel corso
delle indagini preliminari, quando vi e' fondato motivo
di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero, anche su
richiesta del difensore dell’indagato e delle altre parti
private, puo' disporre l’acquisizione dei dati con decreto
motivato, che va comunicato immediatamente e
comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice, il
quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide
sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del
pubblico ministero non viene convalidato nel termine
stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.ý.
4. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sono definiti le modalita'
ed i tempi di attuazione della previsione di cui al
comma 3, lettere a) e c), anche in relazione alla determinazione e allocazione dei relativi costi, con esclusione, comunque, di oneri per il bilancio dello Stato.
Serie generale - n. 173
UF
FI
CI
AL
E
27-7-2005
4. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro
per l’innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, da adottarsi entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in
cui si svolgono le attivita' di cui al comma 1 e' tenuto ad
osservare per il monitoraggio delle operazioni
dell’utente e per l’archiviazione dei relativi dati, anche
in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo
122 e dal comma 3 dell’articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche¤ le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identita' dei soggetti che utilizzano postazioni
pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche
ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.
5. Fatte salve le modalita' di accesso ai dati previste dal
codice di procedura penale e dal decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull’osservanza del
decreto di cui al comma 3 e l’accesso ai relativi dati sono
effettuati dall’organo del Ministero dell’interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.
Art. 8.
Integrazione della disciplina amministrativa
e delle attivita' concernenti l’uso di esplosivi
Art. 7.
CO
PI
A
Integrazione della disciplina amministrativa
degli esercizi pubblici di telefonia e internet
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie
la cui esclusiva o prevalente attivita' consista nel mettere a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci
apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni,
1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il
Ministro dell’interno, per specifiche esigenze di pubblica
sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, puo'
disporre, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni all’importazione, commercializzazione, trasporto
e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e
media intensita' e degli altri esplosivi di 2 e 3 categoria.
ö 6 ö
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents