GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ON -L IN E anche telematiche, oppure in cui siano installati piu' di tre apparecchi terminali, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non e' richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale. 2. Per coloro che gia' esercitano le attivita' di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall’inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche¤ le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1‘ agosto 2003, n. 259. TR AT TA DA GU RI TE L — GA ZZ ET TA identita', nonche¤ del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall’acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisitiý. 3. All’articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: ßal traffico telefonicoý, sono inserite le seguenti: ß, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,ý; b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ß, mentre, per le medesime finalita', i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesiý; c) al comma 2, dopo le parole: ßal traffico telefonicoý, sono inserite le seguenti: ß, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,ý; d) al comma 2, dopo le parole: ßper ulteriori ventiquattro mesiý, sono inserite le seguenti: ße quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesiý; e) al comma 3, le parole: ßgiudice su istanza del pubblico ministero oý sono sostituite dalle seguenti: ßpubblico ministero anche su istanzaý; f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: ß4-bis. Nell’ipotesi prevista al comma 4, nel corso delle indagini preliminari, quando vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero, anche su richiesta del difensore dell’indagato e delle altre parti private, puo' disporre l’acquisizione dei dati con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.ý. 4. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sono definiti le modalita' ed i tempi di attuazione della previsione di cui al comma 3, lettere a) e c), anche in relazione alla determinazione e allocazione dei relativi costi, con esclusione, comunque, di oneri per il bilancio dello Stato. Serie generale - n. 173 UF FI CI AL E 27-7-2005 4. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attivita' di cui al comma 1 e' tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell’utente e per l’archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 122 e dal comma 3 dell’articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche¤ le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identita' dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili. 5. Fatte salve le modalita' di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull’osservanza del decreto di cui al comma 3 e l’accesso ai relativi dati sono effettuati dall’organo del Ministero dell’interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni. Art. 8. Integrazione della disciplina amministrativa e delle attivita' concernenti l’uso di esplosivi Art. 7. CO PI A Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet 1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attivita' consista nel mettere a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, 1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell’interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, puo' disporre, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni all’importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensita' e degli altri esplosivi di 2’ e 3’ categoria. ö 6 ö

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