GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Infatti, e' necessario, per le considerazioni sopra
svolte relative alla cessione del ramo aziendale afferente
la categoria OS18, che nell’ipotesi di cessione transiti
in capo al cessionario oltre al know how e al personale
specializzato nelle lavorazioni che ricadono nella categoria, anche lo stabilimento in cui si effettuano le lavorazioni stesse.
6) il titolo inerente la disponibilita' dello stabilimento si intendera' dimostrato:
con esibizione presso la SOA del titolo inerente
la disponibilita' dello stabilimento;
con denuncia alla Camera di commercio dell’apertura di una unita' locale presso il medesimo stabilimento con codice attivita' 28 (Codice ateco - fabbricazione e lavorazione del prodotti in metallo
esclusi macchine e impianti).
Analogamente, nell’adempimento dell’obbligo di cui
al punto 5), l’impresa presentera' alla SOA anche la
denuncia alla Camera di commercio relativa alla chiusura dello stabilimento.
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In base alle considerazioni svolte, ad integrazione di
quanto gia' espresso nella determinazione del 12 ottobre
2000, n. 48, al punto 7, lettera e), dell’allegato alla
determinazione in ordine al riconoscimento della qualificazione nella categoria OS18, si specifica che:
5) la condizione che la disponibilita' dello stabilimento sia per tutta la durata della qualificazione comporta l’obbligo per l’impresa attestata di chiedere la
modifica dell’attestazione, con la eliminazione della
qualificazione nella categoria OS18, ove venga meno il
titolo legittimante tale disponibilita';
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acquisito in proprieta', ma potra' essere acquisito, in
maniera continuativa e stabile, anche ad altro titolo,
purche¤ il contratto da cui la disponibilita' trae origine
sia trasferibile secondo quanto gia' espresso nelle determinazioni del 5 giugno 2002, n. 11 e del 26 febbraio
2003, n. 5.
Serie generale - n. 173
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27-7-2005
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1) l’accertamento della sussistenza dell’adeguata
attrezzatura tecnica, ai sensi del combinato disposto
della declaratoria dell’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, e dell’art. 18, comma 8, del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica non
puo' prescindere dalla verifica circa la disponibilita'
dello stabilimento di produzione dei manufatti e componenti da mettere in opera;
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2) la disponibilita' dello stabilimento di produzione
deve essere attuale e futura, posto che solo attraverso
l’accertamento della disponibilita' dello stabilimento
per l’intera durata dell’attestazione, e' comprovata la
capacita' dell’impresa ad eseguire la specifica prestazione richiesta dalla declaratoria dell’allegato A) del
suddetto D.P.R.;
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3) lo stabilimento ö tenuto conto che l’art. 18,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000, e successive modificazioni, ai fini della
dimostrazione dell’attrezzatura tecnica, prevede che
il possesso del requisito possa essere provato non solo
mediante l’effettiva proprieta' in capo all’impresa
della attrezzatura stessa, ma anche attraverso diverse
modalita', tra cui i contratti di noleggio o di locazione
finanziaria ö non dovra' essere necessariamente
acquisito in proprieta', ma potra' essere acquisito, in
maniera continuativa e stabile anche ad altro titolo,
purche¤ il contratto da cui la disponibilita' trae origine
sia trasferibile secondo quanto gia' espresso nelle
determinazioni del 5 giugno 2002, n. 11 e del 26 febbraio 2003, n. 5;
4) la qualificazione puo' essere attribuita anche nel
caso che per i lavori eseguiti non siano stati impiegati
esclusivamente componenti e manufatti prodotti nello
stabilimento che ha dato luogo al rilascio dell’attestazione di qualificazione;
La presente determinazione sostituisce ed abroga la
determinazione n. 14 dell’8 settembre 2004, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 17 settembre 2004, i
cui effetti rimangono salvi sino alla pubblicazione della
presente.
Roma, 13 aprile 2005
Il presidente: Rossi Brigante
05A07486
DETERMINAZIONE 9 giugno 2005.
Frazionamento ed accorpamento di appalti di lavori pubblici.
(Determinazione n. 5/2005).
IL CONSIGLIO
Premesso.
Sono pervenute all’Autorita' numerose segnalazioni
relative ad appalti per la cui esecuzione le stazioni
appaltanti hanno previsto una suddivisione in piu' parti
da affidare separatamente (variamente individuate,
come ßlottiý o come ßstralciý), spesso tutte relative a
lavorazioni appartenenti ad una singola categoria di
opere, generale o specializzata.
Contestualmente, si e' posto il problema analogo
della possibile elusione delle norme poste a garanzia
della concorrenza anche con riferimento all’ipotesi
inversa dell’accorpamento di piu' appalti di lavori al fine
dell’affidamento al c.d. ßgeneral contractorý.
Rilevanti sono le implicazioni di tali frazionamenti o
accorpamenti di appalti di lavori pubblici sulle modalita' di affidamento delle opere e sulla loro esecuzione
e, pertanto, si ritiene utile fornire alcune indicazioni in
merito.
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