GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Infatti, e' necessario, per le considerazioni sopra svolte relative alla cessione del ramo aziendale afferente la categoria OS18, che nell’ipotesi di cessione transiti in capo al cessionario oltre al know how e al personale specializzato nelle lavorazioni che ricadono nella categoria, anche lo stabilimento in cui si effettuano le lavorazioni stesse. 6) il titolo inerente la disponibilita' dello stabilimento si intendera' dimostrato: con esibizione presso la SOA del titolo inerente la disponibilita' dello stabilimento; con denuncia alla Camera di commercio dell’apertura di una unita' locale presso il medesimo stabilimento con codice attivita' 28 (Codice ateco - fabbricazione e lavorazione del prodotti in metallo esclusi macchine e impianti). Analogamente, nell’adempimento dell’obbligo di cui al punto 5), l’impresa presentera' alla SOA anche la denuncia alla Camera di commercio relativa alla chiusura dello stabilimento. GA ZZ ET TA In base alle considerazioni svolte, ad integrazione di quanto gia' espresso nella determinazione del 12 ottobre 2000, n. 48, al punto 7, lettera e), dell’allegato alla determinazione in ordine al riconoscimento della qualificazione nella categoria OS18, si specifica che: 5) la condizione che la disponibilita' dello stabilimento sia per tutta la durata della qualificazione comporta l’obbligo per l’impresa attestata di chiedere la modifica dell’attestazione, con la eliminazione della qualificazione nella categoria OS18, ove venga meno il titolo legittimante tale disponibilita'; ON -L IN E acquisito in proprieta', ma potra' essere acquisito, in maniera continuativa e stabile, anche ad altro titolo, purche¤ il contratto da cui la disponibilita' trae origine sia trasferibile secondo quanto gia' espresso nelle determinazioni del 5 giugno 2002, n. 11 e del 26 febbraio 2003, n. 5. Serie generale - n. 173 UF FI CI AL E 27-7-2005 — 1) l’accertamento della sussistenza dell’adeguata attrezzatura tecnica, ai sensi del combinato disposto della declaratoria dell’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, e dell’art. 18, comma 8, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica non puo' prescindere dalla verifica circa la disponibilita' dello stabilimento di produzione dei manufatti e componenti da mettere in opera; GU RI TE L 2) la disponibilita' dello stabilimento di produzione deve essere attuale e futura, posto che solo attraverso l’accertamento della disponibilita' dello stabilimento per l’intera durata dell’attestazione, e' comprovata la capacita' dell’impresa ad eseguire la specifica prestazione richiesta dalla declaratoria dell’allegato A) del suddetto D.P.R.; CO PI A TR AT TA DA 3) lo stabilimento ö tenuto conto che l’art. 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, ai fini della dimostrazione dell’attrezzatura tecnica, prevede che il possesso del requisito possa essere provato non solo mediante l’effettiva proprieta' in capo all’impresa della attrezzatura stessa, ma anche attraverso diverse modalita', tra cui i contratti di noleggio o di locazione finanziaria ö non dovra' essere necessariamente acquisito in proprieta', ma potra' essere acquisito, in maniera continuativa e stabile anche ad altro titolo, purche¤ il contratto da cui la disponibilita' trae origine sia trasferibile secondo quanto gia' espresso nelle determinazioni del 5 giugno 2002, n. 11 e del 26 febbraio 2003, n. 5; 4) la qualificazione puo' essere attribuita anche nel caso che per i lavori eseguiti non siano stati impiegati esclusivamente componenti e manufatti prodotti nello stabilimento che ha dato luogo al rilascio dell’attestazione di qualificazione; La presente determinazione sostituisce ed abroga la determinazione n. 14 dell’8 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 17 settembre 2004, i cui effetti rimangono salvi sino alla pubblicazione della presente. Roma, 13 aprile 2005 Il presidente: Rossi Brigante 05A07486 DETERMINAZIONE 9 giugno 2005. Frazionamento ed accorpamento di appalti di lavori pubblici. (Determinazione n. 5/2005). IL CONSIGLIO Premesso. Sono pervenute all’Autorita' numerose segnalazioni relative ad appalti per la cui esecuzione le stazioni appaltanti hanno previsto una suddivisione in piu' parti da affidare separatamente (variamente individuate, come ßlottiý o come ßstralciý), spesso tutte relative a lavorazioni appartenenti ad una singola categoria di opere, generale o specializzata. Contestualmente, si e' posto il problema analogo della possibile elusione delle norme poste a garanzia della concorrenza anche con riferimento all’ipotesi inversa dell’accorpamento di piu' appalti di lavori al fine dell’affidamento al c.d. ßgeneral contractorý. Rilevanti sono le implicazioni di tali frazionamenti o accorpamenti di appalti di lavori pubblici sulle modalita' di affidamento delle opere e sulla loro esecuzione e, pertanto, si ritiene utile fornire alcune indicazioni in merito. ö 42 ö

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents