GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA La qualificazione nelle categorie specializzate individuate con l’acronimo OS e' conseguita dimostrando capacita' di eseguire in proprio l’attivita' delle lavorazioni che costituiscono parte del processo realizzativo di un’opera o di un intervento che necessitano di una particolare specializzazione e professionalita'; la qualificazione nelle categorie specializzate presuppone, pertanto, effettiva capacita' operativa ed organizzativa, come, d’altra parte, e' indicato nelle premesse dell’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni. GA ZZ ET TA In tale contesto, dal combinato disposto della declaratoria dell’allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, e dell’art. 18, comma 8, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica risulta che l’accertamento della sussistenza dell’adeguata attrezzatura tecnica per la qualificazione nella categoria OS18 non puo' prescindere dalla verifica circa la disponibilita' dello stabilimento di produzione. quando le norme tecniche ed amministrative di settore prevedano specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative per la produzione e l’utilizzo di determinati componenti. Da cio' discende l’infondata argomentazione della segnalazione della F.IN.CO. in ordine alla necessita' che la qualificazione nella categoria OS18 puo' essere attribuita qualora, in relazione al requisito inerente i lavori eseguiti, i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall’installatore in propri stabilimenti. La necessaria specifica organizzazione aziendale per sotto attivita' dell’azienda e' contenuta ed e' stata ribadita anche dalla determinazione dell’Autorita' in tema di trasferimento di ramo d’azienda ove e' stato previsto che la possibilita' di distinguere in rami l’azienda, comunque, e' condizionata da: a) esercizio di piu' attivita' imprenditoriali da parte dell’imprenditore mediante un’unica organizzazione di impresa (risorse, persone, attrezzature); b) un’articolazione dell’organizzazione in sottoorganizzazioni corrispondenti alle diverse attivita', tale per cui ne esista una per ciascuna di queste. EØ soltanto in presenza di entrambe queste circostanze che si puo' parlare di azienda suddivisa in rami e, di conseguenza, ipotizzare che l’imprenditore possa enuclearne uno per trasferirlo ad altri. Oggetto del trasferimento di azienda o di un suo ramo saranno dunque alcuni beni materiali e altri immateriali, unitariamente considerati proprio perche¤ tra loro funzionalmente organizzati: attrezzature (edifici, macchinari), know how (brevetti, esperienza acquisita), avviamento (clientela), rapporti giuridici (crediti, debiti). La sotto-organizzazione oggetto del trasferimento del ramo d’azienda relative alle lavorazioni nella categoria OS18 ai fini della loro unitaria e funzionale organizzazione, deve ricomprendere necessariamente la disponibilita' dello stabilimento che costituisce il mezzo d’opera indispensabile ai fini dell’esecuzione delle lavorazioni previste dalla relativa declaratoria. L’effettiva disponibilita' dello stabilimento di produzione assolve, ai fini del riconoscimento della qualificazione nella categoria OS18, la ricorrenza del requisito di cui all’art. 18, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e successive modificazioni, laddove prevede che l’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, in proprieta' o in locazione finanziaria o in noleggio. L’art. 18, comma 8, ai fini della dimostrazione dell’attrezzatura tecnica prevede che il requisito possa essere provato non solo mediante l’effettiva proprieta' in capo all’impresa della attrezzatura stessa, ma anche attraverso diverse modalita', tra cui i contratti di noleggio o di locazione finanziaria. Ne discende, dunque, che lo stabilimento non dovra' essere necessariamente ON -L IN E lavorazione in uno stabilimento la cui disponibilita' e' limitata al momento del rilascio della attestazione di qualificazione. CO PI A TR AT TA DA GU RI TE L — L’accertamento sulla disponibilita' dello stabilimento deve implicare necessariamente la disponibilita' attuale e futura, posto che, solo attraverso l’accertamento della disponibilita' dello stabilimento per l’intera durata dell’attestazione risulta comprovata la capacita' dell’impresa ad eseguire la specifica prestazione richiesta oggi dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/ 2000, e successive modificazioni. A parere di questa Autorita', le argomentazioni rappresentate dagli operatori del settore e dalle associazioni di categoria si basano essenzialmente sulle esigenze organizzative dell’attivita' produttiva delle imprese e, pertanto, non rilevano in ordine alla necessita' dell’effettiva disponibilita' di uno stabilimento di produzione per un periodo di tempo almeno pari alla durata di validita' dell’attestazione di qualificazione. Il concetto di produzione in stabilimento e relativa posa in opera deve essere analizzato, infatti, ai fini della qualificazione nella corrispondente categoria non ad altri fini. Per l’attribuzione della qualificazione nella categoria specializzata OS18 deve essere dimostrata la dotazione stabile di uno stabilimento di produzione con macchinari e maestranze idonee. Questa dotazione implica una specifica capacita' aziendale nel settore della categoria e, conseguentemente, la sicurezza che l’impresa ha una specifica organizzazione aziendale tesa alla produzione delle strutture previste nella suddetta categoria. Tale assunto non puo', pero', comportare che solo i prodotti di un certo stabilimento X debbano essere posti in opera in tutti i cantieri di pertinenza dell’impresa presenti in aree geografiche diverse da quella ove l’impresa ha in disponibilita' uno stabilimento di produzione. La necessaria provenienza di alcuni manufatti da individuati stabilimenti puo' discendere, invece, solo Serie generale - n. 173 UF FI CI AL E 27-7-2005 ö 41 ö

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