LEGGE 23 maggio 1995 n.70 (pubblicata il 1 giugno 1995)
RIFORMA DELLA LEGGE 1 MARZO 1983 N.27 CHE REGOLAMENTA LA RACCOLTA
INFORMATIZZATA DEI DATI PERSONALI
Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e
Generale nella seduta del 23 maggio 1995.
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Campo di applicazione)
Ogni applicazione nel campo dell'informatica, che implichi la costituzione o l'uso in territorio
sammarinese di archivi magnetici o comunque automatizzati contenenti dati nominativi od in
qualunque modo riferiti a soggetti giuridici ben individuabili, da parte dello Stato, di Enti pubblici o
di persone fisiche o giuridiche, è soggetta alle prescrizioni della presente legge.
Art. 2
(Finalità)
Le applicazioni informatiche di cui all'articolo 1 hanno la funzione primaria di un servizio a
vantaggio di tutti i cittadini. Esse non debbono pertanto in alcun modo pregiudicare il rispetto dei
diritti dell'uomo e delle libertà individuali e pubbliche fondamentali, nè attentare alla dignità ed
identità della persona umana, la cui vita privata è inviolabile.
Art. 3
(Definizioni)
Ai fini dell'applicazione della presente legge i termini qui appresso indicati assumono i seguenti
significati:
a) dati nominativi o personali: tutte le informazioni relative a persone fisiche o giuridiche
individuate o comunque ben individuabili;
b) banche di dati o archivi magnetici: tutte le raccolte di informazioni registrate su appositi supporti
informatici;